In ordine al momento consumativo del delitto di usura – Cass. Pen. 13244/2014
Cassazione Penale, Sez. II, 21 marzo 2014 (ud. 7 marzo 2014), n. 13244
Presidente Petti, Relatore Gallo, P.G. Galasso
Con la sentenza in commento la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi in merito all’individuazione del momento consumativo del delitto di usura prendendo posizione, in particolare, sulla questione relativa al concorso di persone nel reato da parte di chi abbia posto in essere la sola attività di “riscossione” del credito senza essere riuscito, tuttavia, ad ottenere il pagamento da parte della persona offesa.
Si tratta di questione che si è già posta all’attenzione di dottrina e giurisprudenza che, con la pronuncia in annotazione, viene risolta in maniera conforme all’orientamento prevalente dalla seconda metà degli anni ’90 ad oggi.
Secondo i giudici, il reato di usura deve essere annoverato tra i cd. delitti a “condotta frazionata” o a “consumazione prolungata” e, di conseguenza, potrà concorrere nel reato solo colui il quale, ricevuto l’incarico di recuperare il credito usurario, sia riuscito a ottenerne il pagamento.
Al contrario, in caso di mancata riscossione del credito, il momento consumativo del reato rimarrà quello originario della pattuizione – anteriore alla data dell’incarico – e, dunque, dovrà escludersi il concorso nel reato. In quest’ultimo caso, la vicenda si chiuderebbe con la promessa degli interessi: la mancata riscossione determinerebbe il venir meno di quell’approfondimento dell’offesa tipica che nel primo caso giustifica lo spostamento in avanti del momento consumativo e, di conseguenza, gli atti posti in essere dal soggetto agente potranno integrare il reato di favoreggiamento personale o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, la tentata estorsione.