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E’ del Prefetto la competenza nell’applicazione della sospensione della patente nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per messa alla prova ex art. 168 bis c.p.

Cassazione Penale, Sez. IV, 5 ottobre 2015, ud. 17 settembre 2015, n. 40069
Presidente Romis, Relatore Pezzella, Ricorrente Pettorino

1. La Corte di Cassazione ha affrontato in modo inedito la questione relativa alla competenza del giudice penale in ordine all’irrogazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ex art. 186, co. 2, D.lgs. 30 aprile 1992 (Codice della strada, in seguito CdS) allorché questi, valutato positivamente l’esito della messa alla prova ex art. 464 septies c.p.p., si trovi a dichiarare l’improcedibilità per intervenuta estinzione del reato. Il Supremo Collegio individua in termini inequivoci tale attribuzione in capo al Prefetto ai sensi dell’art. 224, co. 3, CdS ritenendo eccezionale la procedura prevista dagli artt. 186, co.9bis, CdS e 187, co.8bis, CdS che lascia al giudice procedente la competenza nella definizione, previa fissazione di apposita udienza, della sospensione amministrativa della patente.

2. I giudici della quarta sezione colgono l’occasione per ribadire i contorni dell’istituto della messa alla prova, introdotto dalla L. 28 aprile 2014 n.67, alla luce del confronto con l’analoga disciplina prevista dal CdS relativa al lavoro di pubblica utilità. La discrasia viene individuata essenzialmente nella differente funzione svolta dai due istituti.
Il primo si presenta quale strumento di composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto, ove il giudice penale, astenendosi da un positivo accertamento della responsabilità, si limita esclusivamente a verificare il ricorrere delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p.. Tale ratio si ricava esplicitamente dal tenore letterale dell’art. 168-ter c.p. laddove la disposizione lega a doppio filo l’estinzione del reato per cui si procede all’esito positivo della prova, senza tuttavia pregiudicare l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Emerge dunque una chiara distanza dal secondo istituto declinato dal comma 9 bis dell’art. 186 CdS, il quale – allo scopo di addivenire all’eventuale successiva e finale estinzione del reato – presuppone, di contro, l’indefettibile passaggio costituito dall’inflizione all’imputato di una condanna, convertita nella forma alternativa di espiazione data dai lavori socialmente utili («…la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…»). Sicché, per l’applicazione della previsione soprariportata, si impone giocoforza l’accertamento della responsabilità dell’imputato in base al principio nulla poena sine iudicio, tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l’adozione dell’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. e ss..
La mancata sovrapposizione dei due istituti ingenera come immediata conseguenza il rifluire della disposizione di carattere generale di cui all’art. 224, co. 3 bis, Cds in aderenza alla giurisprudenza di legittimità che rinveniva nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione la necessità di demandare al Prefetto la valutazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione relativa alla sanzione della sospensione della patente di guida (v. tra le altre, Cass. Pen, Sez. IV, 10 luglio 2009, Alibrandi, rv. 245455). D’altro canto, lo stesso art. 221 CdS sottrae espressamente la competenza del giudice penale a vantaggio del Prefetto nell’ipotesi di definizione del processo «per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità».

3. In conclusione, il giudice che si trovi – come nel caso esaminato dalla IV Sezione – a pronunciare sentenza per intervenuta estinzione del reato a seguito della positiva conclusione del periodo di messa alla prova, non potrà applicare contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, bensì dovrà disporre la trasmissione degli atti al Prefetto competente una volta passata in giudicato la sentenza che tale estinzione del reato rileva ed accerta.