Concorso esterno in associazione mafiosa: infondata la questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di legalità
Cassazione Penale, Sez. II, 2 maggio 2016 (ud. 13 aprile 2016), n. 18132
Presidente Prestipino, Relatore Rago
Si segnala la pronuncia n. 18132 della II sezione penale con cui la Corte, oltre a ribadire una serie di principi di diritto in tema di concorso esterno in associazione mafiosa, ha respinto una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p.
La difesa aveva, infatti, sollevato questione di legittimità costituzionale delle suddette norme per violazione del principio di legalità (perché la pena non sarebbe prevista dalla legge) e del principio di ragionevolezza (perché al concorrente esterno, nonostante il diverso e minore apporto, è applicata la stessa pena prevista per i concorrenti interni).
«Posto che il concorso esterno deriva dalla generale funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p. – ha affermato la Corte – è del tutto consequenziale ritenere che la pena non è affatto indeterminata, essendo quella prevista dall’art. 416-bis c.p. salva, ovviamente, l’applicazione delle norme generali che consentono al giudice di comminare una pena adeguata alla concreta condotta tenuta dall’agente».
Pertanto, «deve ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 110 e 416-bis c.p., sollevata per asserito contrasto con gli artt. 25 c.2 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento all’art. 7 CEDU, per violazione del principio di legalità, nella parte in cui le due disposizioni di legge attribuiscono rilevanza penale alla fattispecie di “concorso esterno” in associazione di tipo mafioso, poiché quest’ultima non costituisce un istituto di creazione giurisprudenziale, bensì conseguenza della generale funzione incriminatrice dell’art. 110 c.p., e la sua configurabilità trova una conferma testuale nella disposizione di cui all’art. 418 c.1 c.p.».
Di conseguenza – conclude la Corte – «non è neppure ipotizzabile la violazione del principio di determinatezza e di ragionevolezza della pena, in quanto, per il concorrente esterno, sotto il primo profilo, la pena è quella prevista dall’art. 416-bis c.p. e, sotto il secondo profilo, il giudice, applicando le norme generali, può comminare una pena adeguata al concreto disvalore della condotta tenuta dall’agente».