ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEGlobal Perspectives

Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo tra presunzioni ed effettività. Il decalogo italiano per rilevare nel procedimento MAE il rischio di trattamento carcerario inumano o degradante

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10 – ISSN 2499-846X

Foto-Cass-768x480

Come già questa Rivista aveva annunciato, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 5 aprile 2016 (sentenza Aranyosi – Caldararu), ha affrontato la questione pregiudiziale, sottopostale da uno Stato membro in relazione ad una consegna alle autorità giudiziarie romene richiesta con mandato di arresto europeo (‘MAE’, nella specie di tipo di tipo “esecutivo”), concernente la possibilità di introdurre un motivo di non esecuzione non previsto espressamente dal legislatore dell’Unione europea: ovvero la presenza di “gravi indizi” sulla violazione dei diritti fondamentali dell’interessato e dei principi giuridici generali sanciti dall’art. 6 TUE da parte dello Stato di emissione in relazione alle condizioni di detenzione.

La Corte Cassazione italiana non ha tardato ad adeguarsi alla sentenza Aranyosi – Caldararu, depositando nei mesi scorsi alcune sentenze, le quali hanno indicato il necessario percorso di verifiche che l’autorità italiana, chiamata a pronunciarsi su MAE proveniente da un altro paese europeo, deve seguire nel decidere se darvi esecuzione o meno.

Il presente contributo, dando brevemente conto della sentenza della CGUE, ne analizza criticamente i principi chiave recepiti dai giudici nazionali.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Canestrini, Rispetto dei diritti fondamentali in ambito europeo tra presunzioni ed effettività. Il decalogo italiano per rilevare nel procedimento MAE il rischio di trattamento carcerario inumano o degradante, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 10.