CONTRIBUTIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALEParte speciale

Autoriciclaggio e versamento del profitto del furto su una carta prepagata intestata allo stesso autore del delitto presupposto

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sezione II, 28 luglio 2016 (ud. 14.07.2016), n. 33074
Presidente Fiandanese, Relatore Pardo, P.G. Viola

Con la pronuncia qui allegata, la II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno mosso il legislatore all’introduzione del delitto di autoriciclaggio di cui all’art. 648-ter 1 cod. pen., chiarendo la “cornice” entro la quale le operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presupposto possano assumere rilevanza penale.

In particolare, a parere della Corte devono ritenersi sussistenti almeno due ordini di ragioni per ritenere non configurabile il delitto di cui all’art. 648-ter 1 cod. pen. nella condotta di colui che dopo essersi impossessato di una borsa  contenente una carta bancomat prelevi dalla stessa una somma di denaro per depositarla su una carta prepagata a lui stesso intestata.

In primo luogo, non costituisce né attività economica né attività finanziaria il mero deposito di una somma su una carta prepagata poiché secondo le indicazioni del codice civile ed in particolare dell’art. 2082 cod. civ.  è economica soltanto quella attività finalizzata “alla produzione di beni ovvero alla fornitura di  servizi” ed in essa non rientra certamente la condotta contestata.

Parimenti, non può ritenersi sussistere nella condotta di versamento di somme in un conto corrente ovvero in una carta prepagata un’attività “finanziaria” con ciò facendosi riferimento ad ogni attività rientrante nell’ambito della gestione del risparmio ed individuazione degli strumenti per la realizzazione di tale scopo.

Difatti, in assenza di una precisa nozione contenuta nel codice penale ovvero nel codice civile, la nozione di attività finanziaria di rilievo per la punibilità ai sensi della citata norma di cui all’art. 648-ter 1 cod. pen., può ricavarsi dal Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 106).

In particolare, quest’ultimo individua quali tipiche attività finanziarie l’assunzione di partecipazioni (acquisizione e gestione di titoli su capitale di imprese), la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la prestazione di servizi di pagamento (incasso e trasferimento di fondi, esecuzione di ordini di pagamento, emissione di carte di credito e di debito) , l’attività di cambiovalute.

Pertanto, non rientrando la condotta degli indagati neppure in nessuna delle suddette attività finanziarie,  la II Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione  ha ritenuto di escludere la ricorrenza dell’elemento oggettivo del delitto di autoriciclaggio anche sotto tale profilo.

In secondo luogo, deve precisarsi che la norma sull’autoriciclaggio punisce soltanto quelle attività di impiego, sostituzione o trasferimento di beni o di altre utilità commesse dallo stesso autore del delitto presupposto che abbiano però la caratteristica specifica di essere idonee ad “ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il legislatore, dunque, richiede che la condotta sia dotata di particolare capacità dissimulatoria, sia cioè idonea a far ritenere che l’autore del delitto presupposto abbia effettivamente voluto attuare un impiego di qualsiasi tipo ma sempre finalizzato ad occultare l’origine illecita del denaro o dei beni oggetto del profitto; ipotesi, questa, non ravvisabile nel versamento di una somma in una carta prepagata intestata allo stesso autore del fatto illecito.

Del resto, va al proposito ricordato come la norma sull’autoriciclaggio nasce dalla necessità di evitare le operazioni di sostituzione ad opera dell’autore del delitto presupposto e che, tuttavia, il legislatore raccogliendo le sollecitazioni provenienti dalla dottrina, secondo cui le attività dirette all’investimento dei profitti operate dall’autore del delitto contro il patrimonio costituiscono post factum non punibile, ha limitato la rilevanza penale delle condotte ai soli casi di sostituzione che avvengano attraverso la re-immissione nel circuito economico-finanziario ovvero imprenditoriale del denaro o de beni di provenienza illecita finalizzate appunto ad ottenere un concreto effetto dissimulatorio che costituisce quel quid pluris che differenzia la semplice condotta di godimento personale (non punibile) da quella di nascondimento del profitto illecito (e perciò punibile).

Orbene, escluso altresì l’effetto dissimulatorio e di concreto nascondimento nella condotta contestata, la Suprema Corte rigettava il ricorso poiché infondato.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Treglia, Autoriciclaggio e versamento del profitto del furto su una carta prepagata intestata allo stesso autore del delitto presupposto, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 11