ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte specialeStupefacenti

Stupefacenti: in ordine alla compatibilità tra la non occasionalità della condotta e la fattispecie “attenuata” di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12 – ISSN 2499-846X

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Cassazione Penale, Sez. VI, 20 ottobre 2016 (dep. 7 novembre 2016), n. 46627
Presidente Paoloni, Relatore Villoni, P.G. Marinelli

Con la Sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla compatibilità tra lo spaccio non occasionale (che, tendenzialmente, nell’ambito della complessa materia degli stupefacenti, rappresenta la “regola”) e l’ipotesi di reato di lieve entità, di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990.

Preliminarmente, i fatti.

Condannati a titolo di concorso nel reato di detenzione e cessione continuata di eroina, ai sensi degli artt. 81 cpv., 110 c.p. e 73, co. 1, d.p.r. 309/1990, gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, da parte del Giudice di secondo grado, della sussistenza dell’ipotesi di reato di cui all’art. 73, co. 5, del cosiddetto Testo Unico in materia di stupefacenti.

In effetti, la Corte di Appello di Napoli aveva negato l’operatività di tale fattispecie “attenuata”, a motivo dei numerosi precedenti penali a carico dei ricorrenti, oltreché, in particolare, in ragione della non occasionalità della condotta loro contestata.

Prima di prendere in esame la decisione che ci occupa, occorre ricordare, quale seconda premessa, come la disciplina dei fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti abbia conosciuto, di recente, importanti modifiche.

Ed invero, nata originariamente come circostanza attenuante, idonea, come tale, a comportare una riduzione della pena prevista per il reato base (che trova applicazione in ordine a tutta una serie di condotte, quali, a mero titolo di esempio, la coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope), con le riforme legislative del 2014 (L. 21 febbraio 2014 n. 10 e L. 16  maggio 2014, n. 79) e le successive interpretazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. Pen., sez. VI, 26 marzo 2014 (ud. 8 gennaio 2014), n. 14288), l’art. 73 co. 5 configura oggi un’ipotesi autonoma di reato, contrassegnata da un trattamento sanzionatorio attenuato.

All’esito di tale iter normativo-giurisprudenziale, dunque, il reato in questione punisce autonomamente, con la pena da 6 mesi a 4 anni e la multa da € 1.032,00 ad € 10.329,00, chiunque commetta uno dei fatti previsti dall’art. 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione, ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia di lieve entità; e ciò, peraltro, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di droghe pesanti o di droghe leggere.

Tutto ciò premesso, trovatasi a decidere in ordine all’operatività della fattispecie de qua in relazione alle ipotesi in cui la condotta, pur essendo qualificabile come “di lieve entità” (perché avente ad oggetto, ad esempio, un quantitativo modesto di sostanze stupefacenti), presenti carattere non occasionale, ma reiterato, la Suprema Corte ha concluso per l’applicabilità dell’art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990.

In primo luogo, spiegano i Giudici di legittimità, occorre considerare che, pur a fronte del mutato inquadramento giuridico dell’anzidetta disposizione normativa, i relativi presupposti applicativi non sono, in realtà, mai cambiati; sicchè, per la configurabilità della stessa, resta indispensabile “un complessivo connotato di minima offensività della condotta, desumibile da plurimi indici obiettivi quali il dato qualitativo e quantitativo delle sostanze psicotrope considerate, i mezzi, le modalità e le circostanze dell’azione, con la conseguenza che, ove uno di essi risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio”.

In tale (mai mutato) contesto interpretativo-giurisprudenziale, l’eventuale reiterazione della condotta criminosa certamente deve costituire un elemento di valutazione, ma dovrà, comunque, essere considerata in rapporto ad un ulteriore indice normativo, che la Cassazione individua nel successivo art. 74.

Nel dettaglio, tale disposizione, al relativo comma 6, dispone espressamente che, ove, nel caso concreto, esista un’associazione, nell’ambito della quale vengano posti in essere i fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, debbano trovare applicazione non già le sanzioni previste dai primi commi di tale ultima disposizione, bensì quelle, meno gravi, di cui all’art. 416 c.p.

Orbene, prosegue la Corte, avendo lo stesso legislatore previsto un trattamento di favore per l’ipotesi in cui l’associazione possa essere finalizzata a compiere una serie indefinita di fatti-reato di minor lesività, “il connotato dell’occasionalità”, in assenza di qualsivoglia effettiva forma associativa, non può (e non deve) costituire “indice indefettibile di minima offensività della condotta, essendo quest’ultima compatibile con la ripetizione nel tempo”.

Del resto, escludere a priori l’operatività dell’art. 75 co. 5 significherebbe privare quasi totalmente tale disposizione del proprio campo applicativo, posto che, come già evidenziato in apertura, le attività inerenti lo spaccio degli stupefacenti raramente sono isolate ed unitarie, necessitando, per contro, una pur minima organizzazione e continuazione nella loro esecuzione.

Del resto e in ogni caso, conclude la Cassazione, l’operatività dell’art. 73, co. 5 non implica una risposta irrisoria del nostro ordinamento rispetto alle condotte contestate: si consideri, al riguardo, la forbice sanzionatoria prevista dalla disposizione de qua (nel caso di specie, peraltro, applicata in relazione all’istituto della continuazione).

Di talché, in ragione di tutte le suesposte argomentazioni, la Corte di Cassazione ha concluso accogliendo il ricorso degli imputati e annullando la sentenza impugnata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per nuovo giudizio in ordine alla riqualificazione giuridica dei fatti oggetto di addebito.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Amerio, Stupefacenti: in ordine alla compatibilità tra la non occasionalità della condotta e la fattispecie “attenuata” di cui all’art. 73, co. 5, d.p.r. 309/1990, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 12