ARTICOLITesi di laurea

L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Disciplina normativa e problematiche attuali (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Alessandro Melchionda

Ateneo: Università degli Studi di Trento

Anno accademico: 2016-2017

Nel 2015 con l’introduzione dell’art. 131 bis c.p. ha fatto il suo esordio nel rito penale ordinario l’istituto della particolare tenuità del fatto, disciplinato per la prima volta come clausola di esenzione dalla pena di portata generale, entro il limite esterno dato dalla pena edittale massima dei cinque anni di detenzione. La riforma del 2015 rappresenta, almeno per ora, l’ultimo passo di un percorso che da diversi decenni vede l’ordinamento penale italiano approcciarsi con prudenza e cautela alla figura dell’esiguità del fatto, dopo diversi tentativi naufragati e sulla scorta di due fasi di sperimentazione susseguitesi nel processo minorile (1988) e in quello davanti al giudice di pace (2000).

L’input decisivo verso la normazione di questo nuovo istituto viene probabilmente dall’estero: ciò che non erano riusciti a fare gli studiosi italiani che da tempo si confrontavano sul tema (trovare un punto di incontro tra le diverse possibili descrizioni del fenomeno) è divenuto irrimediabilmente necessario a seguito delle condanne subite dall’Italia da parte dei giudici europei a causa della lentezza dei processi penali e del sovraffollamento carcerario.

Per questo motivo si è soliti affermare che l’irrilevanza penale del fatto, così come cristallizzata attualmente nel codice penale italiano, abbia un’anima ibrida, nel senso che volge lo sguardo a innegabili rationes di matrice sostanziale (principio di offensività in concreto, meritevolezza o bisogno di pena, principio di extrema ratio, etc.), ma nel contempo inerisce anche all’ambito processuale, andando a “rimodellare” (in parte) l’assolutezza del principio di obbligatorietà dell’azione penale.

Fin da un primo approccio all’argomento, non si può certo trascurare che si ponga in termini particolarmente problematici il rapporto tra l’art. 131 bis c.p. e il principio di offensività in concreto, aspetto che su cui diffusamente si sono spese la giurisprudenza e soprattutto la dottrina. A fronte di un orientamento maggioritario che afferma con estrema sicurezza l’impossibilità di confondere i due piani, in quanto il fatto penalmente esiguo rimarrebbe pur sempre un fatto tipico e offensivo, si riscontra poi un certo imbarazzo nella difficoltà di individuare una linea di confine tra il fatto irrilevante e il fatto concretamente inoffensivo che non rimandi a elucubrazioni astratte e fantasiose, dimostrazione questa che in fondo quell’assunto rischia di essere una mera petizione di principio fondata su argomenti di autoevidenza.

Del tutto legittimo è allora interrogarsi se il d.lgs. 28 del 2015 non abbia in realtà riproposto in termini nuovi la questione dell’offensività concreta del reato, quantomeno per ciò che concerne l’ambito della microcriminalità, cercando un punto di equilibrio tra la “purezza concettuale” del principio in questione, prodotto autoctono della dottrina italiana gelosamente custodito e difeso dalla stessa, e l’esigenza di fornire al giudice parametri più precisi per il suo funzionamento, nonché quella di rassicurare i consociati ponendo limiti personologici alla sua applicabilità.

Per la prima volta non abbiamo una figura di irrilevanza del fatto applicabile solo per determinati imputati (minori) o solo per le specifiche fattispecie già definibili come bagatellari in senso proprio (giudizio penale onorario), ma abbiamo dinnanzi ai nostri occhi un istituto con vocazione espressamente generalizzata, capace di includere potenzialmente ogni tipologia di reato.

Il legislatore ha comunque deciso di porre un limite allo spettro operativo dell’art. 131 bis c.p., includendovi solamente i reati punibili in astratto con non più di cinque anni di detenzione (oppure con la pena pecuniaria), scelta difficilmente comprensibile, non tanto per il fatto di escludere dalla panoramica dell’istituto le fattispecie più gravi (scelta politicamente prevedibile, anche se tecnicamente non necessaria e forse nemmeno opportuna), quanto piuttosto per la volontà di utilizzare il massimo della pena come indice di gravità del reato invece del minimo. A ciò si aggiunga che la massiccia presenza di cause ostative al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis co. 2 c.p.) riduce ulteriormente nella pratica le fattispecie concrete per cui è possibile il ricorso alla particolare tenuità del fatto.

L’art. 131 bis c.p. si muove lungo due binari che ne tracciano i requisiti operativi: la particolare tenuità dell’offesa, che è criterio a nostro avviso di anima prettamente oggettiva e unico vero fattore capace di definire e descrivere l’istituto in questione, con una esplicita apertura anche al disvalore di azione attraverso il riferimento alle modalità della condotta; la non abitualità del comportamento che è componente evidentemente di matrice personologica dotata del potere di inibire l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. se assente, ma nondimeno incapace di tracciarne i contenuti, con le necessarie conseguenze sulle scelte ermeneutiche che riguardano la figura della particolare tenuità del fatto.

La profonda eterogeneità strutturale dell’istituto, palese già da queste prime sommarie indicazioni, ha determinato fervidi dibattiti accademici sul significato sistematico della particolare tenuità del fatto e ha portato a vivaci scontri in seno alla giurisprudenza chiamata a dare concreta attuazione a questa novella.

Tra le prime questioni degne di nota vanno certamente annoverati i casi dei reati di pericolo presunto e dei reati con soglie di punibilità, senza dimenticare i dubbi relativi all’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. nei riti onorario e minorile. È chiaro che la clausola di irrilevanza del fatto rappresenta per il codice penale italiano un istituto del tutto peculiare, in cui pregi e difetti si intrecciano vorticosamente rendendo difficile qualsiasi giudizio netto nel merito.

All’interprete è affidato l’onere e l’onore di trovare la quadratura del cerchio elaborando le soluzioni esegetiche più coerenti con la complessità del fenomeno posto alla sua attenzione, senza dimenticare la forte vocazione pragmatica che ha animato e anima tuttora questa innovativa causa di non punibilità.

Il lavoro cui questa sintesi fa riferimento si pone l’obiettivo di presentare la nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto dal punto di vista della disciplina sostanziale, cercando di mettere in luce la complessa convivenza di questo novum di diritto positivo con gli istituti generali del diritto penale.

Cercheremo da un lato di ripercorrere i sentieri finora maggiormente battuti dai più autorevoli studiosi ed interpreti (si pensi alla tematica dell’elemento soggettivo nel concetto di tenuità dell’offesa, al rapporto tra reato continuato e irrilevanza del fatto, o ancora all’applicabilità o meno dell’art. 131 bis c.p. nei riti minorile o onorario) tentando di fotografare lo stato dell’arte sui relativi temi, dall’altro di avanzare qualche riflessione su terreni al momento scarsamente esplorati e su cui a nostro avviso sarebbe opportuna maggiore attenzione da parte degli esponenti del diritto penale italiano (ad esempio la relazione tra il fatto tenue e il reato plurisoggettivo e quella che coinvolge l’art. 131 bis c.p. e la responsabilità da reato degli enti).

L’insieme dei momenti illustrativi e propositivi ha l’ambizione di fornire uno spaccato dell’istituto in esame che poggi su solide basi ma che al contempo possa stimolare considerazioni ulteriori e alimentare il dibattito scientifico su questa poliedrica figura giuridica.