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Sulla dichiarata adesione all’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. “messa a disposizione”

in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 31 maggio 2017 (ud. 10 maggio 2017), n. 27394
Presidente Diotallevi, Relatore Rago

Ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione all’associazione di tipo mafioso, non è necessario che ciascuno dei membri del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi della condotta criminosa programmata, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all’associazione da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità (con la c.d. “messa a disposizione”) ad agire quale “uomo d’onore”.

La suddetta qualità non è significativa di un’adesione morale meramente passiva ed improduttiva di effetti al sodalizio mafioso, ma presuppone la permanenza ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore di esso, con messaa disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto; l’obbligo così assunto rafforza il proposito criminoso degli altri associati ed accresce le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio.

È perciò sufficiente che un soggetto affinché venga ritenuto partecipe di un’associazione mafiosa, è necessario che sia rimasto a disposizione della medesima associazione, assicurando, con una presenza anche solo passiva, l’incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalità dell’associazione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
D. Brancia, Sulla dichiarata adesione all’associazione mafiosa da parte di un singolo, il quale presti la propria disponibilità ad agire con la c.d. “messa a disposizione”, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 12