Misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad un’associazione mafiosa: è necessario accertare la “attualità” della pericolosità del proposto
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 4 gennaio 2018 (ud. 30 novembre 2017), n. 111
Presidente Canzio, Relatore Petruzzellis
In data 10 ottobre 2017, con ordinanza n. 48441, la prima sezione penale aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di misure di prevenzione: «se, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali nei confronti degli indiziati di “appartenere” ad una associazione di tipo mafioso, sia necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto».
All’udienza del 30 novembre 2017, le Sezioni Unite hanno fornito soluzione affermativa.
In data 4 gennaio 2018, sono state depositate le motivazioni della sentenza numero 111 del 2018, con la quale le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali agli indiziati di “appartenere” ad un’associazione di tipo mafioso, è necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto».