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Decreti “Salvabanche” e tutela dei risparmiatori: gli azionisti della banca salvata possono citare come responsabile civile la banca acquirente?

in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 3 – ISSN 2499-846X

Tra le controverse conseguenze del decreto-legge 23 giugno 2017, n. 99, contenente Disposizioni urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio nonché per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza (c.d. decreto “Salva banche” venete), è emersa in due recenti casi di merito anche una questione riguardante da vicino la tutela in giudizio di azionisti e obbligazionisti danneggiati.

L’antefatto è quello, noto, per cui il citato decreto-legge aveva posto in liquidazione coatta amministrativa Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. In tale contesto, Intesa Sanpaolo aveva stipulato in data 26 giugno 2017 un contratto di cessione d’azienda che l’aveva resa titolare di beni, cespiti ed una pluralità di rapporti giuridici attivi e passivi prima facenti capo alle due banche venete.

Attorno al dissesto in cui sono cadute le due banche sono sorti, come noto, procedimenti penali concernenti ipotesi di manipolazione del mercato, rispettivamente a Vicenza (per Banca Popolare di Vicenza) e a Roma (per Veneto Banca). In entrambe le sedi, le enormi platee di soggetti asseritamente danneggiati, giunti a giudizio per costituirsi parte civile, hanno avanzato anche richieste di citazione dei responsabili civili ai sensi dell’art. 83 c.p.p.. E, sia a Vicenza che a Roma, sono state avanzate richieste di citare in giudizio come responsabile civile Banca IntesaSanpaolo, in forza del subentro nelle posizioni giuridiche attive e passive delle banche venete avvenuto, come detto sopra, mediante contratto di cessione d’azienda.

Ciò che sorprende e che qui si segnala è l’esito difforme cui sono giunti, sul punto, il Giudice dell’Udienza Preliminare di Vicenza e quello di Roma.

1. Nel processo per Veneto Banca, in corso di celebrazione a Roma, il GUP Dott. Lorenzo Ferri è stato chiamato il 26 gennaio 2018 a pronunciarsi su una richiesta di citazione del responsabile civile nei confronti, tra gli altri, proprio di Intesa Sanpaolo, resasi cessionaria di Veneto Banca con il citato contratto del 26 giugno 2017. Partendo da un inquadramento della disciplina da applicarsi in materia, il GUP ha osservato come, nel processo penale, una legittimazione passiva del responsabile civile possa ravvisarsi solo ove il giudizio penale riguardi la posizione di un imputato del cui operato il citato responsabile sia chiamato a rispondere per legge ai sensi dell’art. 185 c.p.: un fondamento, dunque, necessariamente legale, che escluderebbe la possibilità di citare in sede penale responsabili civili in caso di pretese risarcitorie aventi base contrattuale (cfr. la giurisprudenza sul punto richiamata dal GUP di Roma).

Osserva poi il medesimo GUP che, nella fattispecie, era stato stipulato un contratto di cessione d’azienda, che, in termini generali, ai sensi dell’art. 2560, comma 2 c.c., prevede la responsabilità del cessionario nei confronti dei terzi ceduti (nel caso di specie, i titolari di azioni e obbligazioni emesse da Veneto Banca). Nello specifico, peraltro, il contratto di cessione aveva espressamente escluso i debiti, le responsabilità e le passività derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate o convertibili, in ossequio alla analoga previsione contenuta all’art. 3 del d.l. 99/2017.

Riflette il GUP sul fatto che, con tale norma, era stata individuata, “nell’intento di salvaguardare l’interesse pubblico alla continuità aziendale di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, poste in liquidazione (interesse riferibile alla tutela costituzionale del risparmio di cui all’art. 47 Cost.), una categoria di creditori chiamati di fatto a sopportare parte del costo di tale salvataggio”, categoria coincidente con quella dei “soggetti danneggiati dalle operazioni di commercializzazione di azioni od obbligazioni subordinate delle due banche predette o dalla violazione, a loro danno, delle normative sulla prestazione dei servizi di investimento riferiti alle medesime azioni od obbligazioni e i cui crediti non rientrano normativamente nel perimetro della cessione”.

La conseguenza immediata di ciò è la perdita, per questi soggetti, della possibilità di ottenere soddisfacimento delle proprie pretese, in quanto “gli elementi patrimoniali attivi delle aziende bancarie cedute sono confluiti nel patrimonio di un soggetto nei cui confronti non possono agire”.

Proprio sulle conseguenze pratiche di una simile esclusione, a partire dal costrutto normativo dell’art. 3 del d.l. 99/2017 (decreto convertito, si rammenti, con legge 31 luglio 2017, n. 121), si interroga allora in chiave critica il GUP di Roma, avanzandone un serio dubbio di conformità a Costituzione. Infatti, con la descritta esclusione, si determinerebbe a carico di quei precisi azionisti e obbligazionisti un regime discriminatorio sia nei confronti di tutti gli altri creditori di Veneto Banca che nei confronti dei creditori di qualunque altro istituto bancario oggetto di cessione.

Dato l’obbligo, ricadente su ogni giudice ordinario, di verificare la possibilità di offrire una interpretazione della legge costituzionalmente compatibile, sollecitando il sindacato di legittimità della Corte solo come extrema ratio, il GUP di Roma compie questo preliminare controllo ritenendo di poterlo concludere con esito positivo: sarebbe infatti possibile e doveroso interpretare l’art. 3 del d.l. 99/2017 in senso conforme alla Carta e, a tale risultato, il GUP giunge osservando che tale norma non ha espressamente derogato all’art. 2560, comma 2 c.c., con la conseguenza che sarebbe possibile tenere distinte la portata interna della cessione (operante solo tra le parti del relativo negozio) e quella esterna. In altri termini, nei confronti dei terzi creditori (compresi quelli espressamente esclusi dal perimetro della cessione), non potrebbe ritenersi il venir meno della responsabilità del cessionario, ossia Intesa Sanpaolo.

Per tale via, il GUP di Roma è giunto alla conclusione di ammettere la citazione del responsabile civile Intesa Sanpaolo.

2.   A conclusioni opposte è giunto, all’udienza del 3 febbraio 2018, il GUP di Vicenza, chiamato a decidere su un’identica richiesta nell’ambito del processo inerente alla Banca Popolare di Vicenza. Dopo avere assunto la medesima base di partenza del GUP di Roma, ossia il riconoscimento del necessario fondamento legale della chiamata di responsabile civile in sede penale, il giudice dott. Roberto Venditti passa in rassegna il relativo panorama normativo, a partire dal citato art. 3 del d.l. 99/2017 e dalla menzionata esclusione che esso ha previsto. Osserva poi che il contratto di cessione d’azienda sarebbe stato stipulato “in doveroso ossequio” a tale disposizione, con la conseguenza di non avere trasferito al cessionario “i debiti derivanti da fatti illeciti commessi dal cedente nelle operazioni di commercializzazione di azioni e obbligazioni subordinate, né le passività esistenti o potenziali, anche derivanti da controversie di futura insorgenza, non riferite ai rapporti, beni e cespiti oggetto di cessione”. Ed aggiunge che, in proposito, non esiste una norma di legge che imponga qualcosa di diverso, ossia il trasferimento in capo al cessionario degli obblighi risarcitori da fatto illecito facenti capo al cedente. Tale potrebbe essere l’art. 2560, comma 2 c.c. (menzionato anche dal GUP di Roma), ma nel caso di specie risulterebbe ostativo ad un trasferimento della responsabilità civile in capo al cessionario la circostanza che i debiti risarcitori nei confronti delle parti civili non fossero stati iscritti nei libri contabili obbligatori di Banca Popolare di Vicenza, né esistesse un fondo rischi specificamente istituito a copertura di tali debiti: infatti, la giurisprudenza civile richiamata nell’ordinanza ha messo a fuoco che l’iscrizione del debito dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori sarebbe elemento costitutivo della responsabilità risarcitoria in capo al cessionario (con un orientamento che, ad avviso del GUP di Vicenza, sarebbe da condividere anche alla luce del più generale principio di affidamento nei rapporti giuridici).

Respinta per genericità e carenza di prova dei requisiti della rilevanza e non manifesta infondatezza una questione di legittimità costituzionale che le parti civili istanti avevano proposto in via subordinata, il GUP di Vicenza ritiene di non dover sollevare una simile questione neppure d’ufficio, dato che la fonte dell’esclusione della responsabilità in capo al cessionario (e quindi della presunta lesione dei diritti soggettivi dei risparmiatori) sarebbe non già l’atto normativo in sé, ma il contratto di cessione d’azienda che ha in concreto regolato il rapporto.

Pertanto, ad avviso del medesimo GUP, la richiesta di citazione del responsabile civile Intesa Sanpaolo deve (e può, senza timore di lesioni costituzionali) essere respinta.

Tale diversità di orientamenti lascia presagire che la questione sia tutt’altro che chiusa, e che i temi processuali (e, per vero, anche civilistici) ad essa sottesi torneranno ad essere dibattuti anche nei successivi gradi i giudizio, con esiti – si spera – chiarificatori da parte della Corte di Cassazione.

Come citare il contributo in una bibliografia:
R. Lucev, Decreti “Salvabanche” e tutela dei risparmiatori: gli azionisti della banca salvata possono citare come responsabile civile la banca acquirente?, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 3