La non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione
Cassazione Penale, Sez. VI, 13 marzo 2018 (ud. 12 gennaio 2018), n. 11378
Presidente Mogini, Relatore Vigna
In merito al rapporto tra l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto e più reati legati dal vincolo della continuazione, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, aderendo all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, ha affermato il principio secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. non può essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, in quanto anche il reato continuato configura un’ipotesi di “comportamento abituale” per la reiterazione di condotte penalmente rilevanti, ostativa al riconoscimento del beneficio, essendo il segno di una devianza “non occasionale”» (in senso conforme v. Sez. 5, n. 48352 del 15/05/2017, P.G. in proc. Mogoreanu, Rv. 271271; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016 – dep. 02/01/2017, Cattaneo, Rv. 26897001; Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016 – dep. 01/02/2017, De Marco, Rv. 26909201; Sez. 3, n. 43816 del 01/07/2015 dep. 30/10/2015, Amodeo, Rv. 26508401).
In senso contrario, si veda la sentenza della II Sez. V, 29-03-2017, n. 19932 secondo cui «la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest’ultima non si identifica automaticamente con l’abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell’attività criminosa e dell’abitudine del soggetto a violare la legge».