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Sulla rilevanza penale del reclutamento e favoreggiamento della prostituzione “volontariamente e consapevolmente esercitata”: nel Processo Tarantini la Corte di Appello di Bari solleva questione di legittimità costituzionale

Corte d’Appello di Bari, III Sezione Penale, Ordinanza, 6 febbraio 2018
Presidente De Cillis, Relatore Blattmann D’Amelj 

Si segnala l’ordinanza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari nel procedimento penale a carico di Giampaolo Tarantini + altri, con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma primo, nr. 4) prima parte e nr. 8) della Legge Merlin (Legge 20 febbraio 1958, n. 75), nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata siccome in contrasto con gli artt. 2, 3, 13, 25 comma 2, 27 e 41 della Costituzione.

Con riferimento ai profili di contrasto con l’art. 2 Cost., «il fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort – si legge nell’ordinanza – costituisce la novità che va a connotare il presente processo e che inevitabilmente pone la necessità di richiedere un nuovo vaglio di costituzionalità della Legge Merlin, concepita in un’epoca storica in cui il suddetto fenomeno non era di certo conosciuto e neppure concepibile: non a caso i precedenti interventi della Consulta in relazione alla L. n. 75 del 1958 non hanno in alcun modo affrontato le problematiche connesse all’emergenza del fenomeno della prostituzione professionale delle escort ed hanno avuto quale prospettiva valutativa quella della costituzionalità della normativa con riferimento al principio di legalità di cui all’art.25 Cost. Ben altro scenario valutativo si pone invece nell’ambito del presente processo penale centrato, proprio in ragione della suddetta premessa fenomenologica, sull’affermazione del principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana; libertà che si estrinseca, nel caso delle escort, attraverso il riconoscimento del loro diritto di disporre della sessualità nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra compatibile utilità».

«Siamo in presenza – continua la Corte – di un diritto costituzionalmente garantito, avendo proprio la Corte Costituzionale, con la pronunzia nr. 561/87, sancito essere la sessualità “uno degli essenziali modi di espressione della persona umana” sicché “il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire».

Dal momento che si discute di «condotte di donne che hanno liberamente scelto di operare lo scambio contrattualistico tra il piacere procurato a terzi mediante la libera cessione della loro sessualità e quello di poter acquisire vantaggi economicamente apprezzabili», il «capovolgimento della prospettiva valutativa del concetto di libertà all’esercizio prostitutivo che il fenomeno delle escort comporta rende necessaria la rinnovazione della valutazione di costituzionalità delle norme (della Legge Merlin)» in considerazione della «collocazione della libertà di autodeterminazione sessuale nell’ambito della tutela accordata dall’art.2 della Costituzione per il quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.19 del 9 maggio 2018.

Redazione Giurisprudenza Penale

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