La gravità del fatto non può essere preclusiva all’affidamento in prova al servizio sociale
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 11 settembre 2018 (ud. 18 maggio 2018), n. 40341
Presidente Di Tomassi, Relatore Siani
Con la sentenza della Prima Sezione, la Cassazione è tornata ad occuparsi della disciplina informante l’affidamento in prova al servizio sociale, cristallizzando un importante principio di diritto per cui: “affinché possa farsi luogo alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale – pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto – la considerazione di tale gravità, al pari dei precedenti penali, non è sufficiente, poiché è sempre necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, in ragione dell’esigenza, connaturata alla ratio dell’istituto, di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva”.
In questa prospettiva, per la valutazione da compiersi per l’ammissione alla misura disciplinata dall’art. 47 O.P. “rileva la dimostrazione che il richiedente si sia determinato a introiettare la consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall’ordinamento medesimo”.
Diviene allora essenziale un’esauriente disamina degli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, dovendo il giudice, in particolare, esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione del condannato, pur senza essere in alcun modo vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma essendo tenuto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell’interessato, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Cass. pen., Sez. I, del 23 marzo 2017, n. 23343, Arzu, Rv. 270016).
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Manca, La gravità del fatto non può essere preclusiva all’affidamento in prova al servizio sociale, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 9