La confisca del profitto nei reati tributari e gli ultimi aggiornamenti (Tesi di master)
Ateneo: Università Luiss di Roma – Master in Diritto Penale d’Impresa X Edizione
Direttore: Prof.ssa Paola Severino
Anno accademico: 2016/2017
Il presente contributo ha inteso analizzare l’evoluzione normativa e giurisprudenziale della confisca penal-tributaria e, in particolare, della nozione di profitto confiscabile.
L’ablazione del provento derivante dalla commissione di un reato fiscale trova ingresso nell’ordinamento italiano dapprima all’interno della ipotesi generale ex art.240 c.p., in qualità di misura di sicurezza patrimoniale, poi come strumento sanzionatorio ai sensi della l. finanziaria del 2008, estendendo l’applicazione dell’art. 322-ter c.p. L’intervento normativo determinava una produzione giurisprudenziale incentrata sulla confiscabilità per equivalente del profitto criminoso tributario, inteso come qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione di un reato e anche consistente in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni, dovuti a seguito di accertamento del debito fiscale.
Tale “assestamento” interpretativo viene “sconvolto” dalle Sezioni Unite Gubert, nel 2014, le quali si sono pronunciate in merito alla possibilità di aggredire i beni della persona giuridica per le violazioni tributarie commesse dal legale rappresentante della stessa, in assenza di una espressa previsione dei delitti fiscali nel catalogo tassativo di reati-presupposto posti a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d. lgs. 231 del 2001.
Le conclusioni a cui giungeva la Suprema Corte erano di avviso diametralmente opposto rispetto all’interpretazione giurisprudenziale antecedente: dire che la confisca del profitto da reato tributario, in quanto avente ad oggetto denaro, è sempre diretta, vuol dire bypassare il problema della prova del nesso pertinenziale fra il reato e il bene da confiscare. Inoltre, si precisava come nella nozione di profitto rientri qualsiasi utilità derivante dalla commissione del reato, diretta ed indiretta che sia, e, quindi, ricomprendendo anche il reimpiego delle liquidità risparmiate col mancato versamento dell’imposta.
La terza innovazione interpretativa apportata dall’arresto Gubert consisteva nel ritenere aggredibile anche il patrimonio della persona giuridica rappresentata legalmente dal reo-persona fisica per i reati commessi da quest’ultimo.
L’asserita natura di misura di sicurezza della confisca de quo permette di dare risposta affermativa al predetto quesito, in quanto l’ente non è “persona estranea al reato”. Ciò viene riconfermato nel 2015 dalle SS. UU. Lucci, ove si statuiva che l’estinzione del reato-presupposto per intervenuta prescrizione non determina, di per sé, la revoca della confisca, se tale declaratoria viene preceduta da una pronuncia di merito sulla sussistenza della responsabilità penale in capo al reo.
L’opzione ermeneutica prescelta dalla Cassazione è stata oggetto di attenta critica da parte della dottrina maggioritaria, per diverse ragioni.
La confisca de quo è stata recentemente anche oggetto di modifiche legislative. Invero, nel 2015 il d.lgs. 158 ha innovato profondamente il sistema penale tributario, introducendo, fra le altre cose, l’art.12-bis all’interno del d.lgs. 74 del 2000. Tale disposizione, piuttosto che tentare di risolvere in via autoritativa i contrasti giurisprudenziali emersi, si limita a delineare una peculiare ipotesi di “non operatività” della figura ablativa a patto che il contribuente si “impegni” a versare all’Erario quanto dovuto.
La ambiguità del dettato normativo ha fatto sì che la giurisprudenza si concentrasse sulla corretta interpretazione della norma. Stando al più recente orientamento, il contribuente deve concludere un accordo “formale” con l’Autorità fiscale, secondo gli ordinari strumenti di conciliazione ricompresi nella normativa di settore, al fine di “sospendere” l’operatività della confisca fino alla completa estinzione del debito tributario.