La posizione di garanzia non basta per la responsabilità penale: brevi note ad una recente sentenza in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10 – ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. I, 25 gennaio 2018 (ud. 22 dicembre 2017), n. 3623
Presidente Carcano, Relatore Centonze
Nel presente contributo si analizza la pronuncia n. 3623/2018 secondo cui, in tema di reato omissivo improprio, la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Metrangolo, La posizione di garanzia non basta per la responsabilità penale: brevi note ad una recente sentenza in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 10