Condanna per associazione di tipo mafioso e applicazione di una misura di sicurezza ex art. 417 c.p.: è richiesto un accertamento in concreto della pericolosità del soggetto
Cassazione Penale, Sez. I, 17 gennaio 2019 (ud. 13 luglio 2018), n. 2121
Presidente Mazzei, Relatore Casa
Si segnala la pronuncia con cui la prima sezione della Cassazione ha affermato che nell’ipotesi prevista dall’art. 417 c.p. (in base al quale, in caso di condanna per il delitto di associazione di stampo mafioso, è “sempre” ordinata una misura di sicurezza), l’applicazione in concreto di una misura di sicurezza diversa dalla confisca presuppone in ogni caso l’accertamento di un’attuale pericolosità del condannato ai sensi dell’art. 203 c.p., la quale deve essere desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., globalmente considerate, tenendo conto, quindi, non solo della gravità dei reati commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento osservato dal condannato durante e dopo l’espiazione della pena.
Nell’affermare tale principio, il collegio si è posto in consapevole contrasto con altro orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di condanna per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l’applicazione della misura di sicurezza prevista dall’art. 417 cod. pen. non richiederebbe l’accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante, una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale (si veda, in tal senso, Cass. pen. Sez. VI Sent., 21-11-2017, n. 2025).
Tale ultimo orientamento – si legge nella decisione – non appare condivisibile, «in quanto non conforme ai principi generali scolpiti in materia di misure di sicurezza personali, chiaramente enunciati negli artt. 203 cod. pen. e 679 cod. proc. pen., nonché desumibili dall’intervenuta abrogazione dell’art. 204 cod. pen., che parlava dì “pericolosità sociale presunta” (abrogazione disposta dall’art. 31 della L. 10 ottobre 1986, n. 663, recante modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, il quale al secondo comma stabilisce che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa), dall’art. 207 cod. pen., che prevede la revoca della misura al venir meno della pericolosità sociale del sottoposto e dall’art. 208 cod. pen., che prevede il riesame della pericolosità, decorso il periodo minimo di durata della misura applicata».
Inoltre – conclude la Cassazione – «non può trascurarsi la maggiore coerenza della linea ermeneutica che qui si sostiene con l’evoluzione giurisprudenziale sviluppatasi nella materia affine delle misure di prevenzione, che ha recentemente condotto le Sezioni Unite di questa Corte a stabilire come anche nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso sia necessario accertare il requisito della “attualità” della pericolosità del proposto».