Le motivazioni della Cassazione sulla mancata convalida dell’arresto di Carola Rackete nella vicenda Sea Watch 3
Cassazione penale, Sezione III, Sentenza 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020), n. 6626
Presidente Lapalorcia, Relatore Gai
In considerazione dell’interesse pubblico sulla vicenda e riservandoci da subito un più articolato commento, pubblichiamo le motivazioni, depositate ieri, della sentenza, pronunciata lo scorso 16 gennaio, con la quale la terza Sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura di Agrigento avverso l’ordinanza con cui il GIP presso il medesimo Tribunale aveva deciso di non convalidare l’arresto di Carola Rackete, comandante della nave Sea Watch 3, per il noto sbarco avvenuto nel porto di Lampedusa in data 29 giugno 2019.
Per un quadro completo della vicenda, si rimanda a quanto precedentemente pubblicato in questa Rivista, segnatamente:
- La richiesta di convalida della Procura di Agrigento, formulata in data 30 giugno 2019
- L’ordinanza del GIP di Agrigento, pronunciata in data 2 luglio 2019
- Il ricorso per Cassazione della Procura di Agrigento, depositato in data 16 luglio 2019
- Più in generale, i contributi di approfondimento sinora pubblicati sul tema da Edoardo De Marchi (ITA) e Trevisan – Möller (ENG)
Come è noto, all’indagata sono contestati i reati previsti dagli art. 1100 cod. nav. (Resistenza o violenza contro nave da guerra) e art. 337 cod. pen.(Resistenza a pubblico ufficiale) per avere asseritamente usato atti di resistenza e di violenza contro una motovedetta della Guardia di finanza e del proprio equipaggio.
La mancata convalida dell’arresto era motivata dal GIP sulla base dell’insussistenza del primo fatto, per l’impossibilità di riconoscere nella motovedetta italiana il requisito di “nave da guerra” richiesto dalla norma, e sulla base della mancanza del requisito dell’antigiuridicità del secondo fatto, per essere stato commesso in presenza della causa di giustificazione dell’adempimento del dovere di soccorso in mare (art. 51 c.p.).
Sul primo punto, la Cassazione, operata una ricognizione delle fonti di diritto applicabili (segnatamente gli artt. 239 e 243 del Codice dell’Ordinamento militare), ha confermato che allo stato degli atti non vi è prova che la motovedetta della Gdf in questione integrasse i requisiti previsti dalla legge per essere considerata nave da guerra ai sensi dell’art. 1100 cod. nav..
Sul secondo punto, da un lato richiamate le fonti internazionali e nazionali sugli obblighi di salvataggio in mare, e dall’altro lato ricordato che in tema di misure precautelari la sussistenza di una causa di giustificazione che ne vieta l’applicazione non debba apparire evidente ma possa anche solo essere verosimilmente esistente, i Giudici hanno ritenuto che nel caso di specie sussistesse il divieto di arresto previsto dall’art. 385 c.p.p. e hanno dunque giudicato corretta la prospettazione delineata dell’ordinanza del GIP.