ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il Tribunale di Bari sulla inammissibilità dei consulenti tecnici “giuristi” nominati al fine di esprimere valutazioni di natura squisitamente giuridica

Tribunale di Bari, Sezione I, Ordinanza, 17 gennaio 2023
Presidente dott.ssa Rosa Calia Di Pinto, Estensore dott. Antonio Donato Coscia

Segnaliamo ai lettori – con riferimento al processo relativo alla vicenda Ferrovie del Sud Est (di cui abbiamo pubblicato la sentenza) – l’ordinanza con cui il Tribunale di Bari si era pronunciato sul tema della ammissibilità di consulenti tecnici “giuristi” nominati al fine di esprimere valutazioni di natura squisitamente giuridica.

I giudici del Tribunale osservano che i consulenti tecnici nominati da parte civile e imputato – due professori ordinari di diritto amministrativo che, quali giuristi esperti in tale branca del diritto, erano chiamati ad esprimere valutazioni – «non avrebbero apportato alcun sapere extra giuridico, bensì avrebbero dovuto formulare esclusivamente un parere legale».

Si tratta, dunque, «di valutazioni squisitamente giuridiche che attengono a prerogative esclusive del giudice, in applicazione del principio “iura novit curia”», con riferimento alle quali «nulla impedisce ai difensori di recepire le valutazioni dei giuristi in una memoria ai sensi dell’art. 121 c.p.p.» (secondo cui, in ogni stato e grado del procedimento, le parti e i difensori possono presentare al giudice  memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria).

La consulenza tecnica – aggiunge il Tribunale – «è soggetta alle stesse condizioni di ammissibilità della perizia previste dall’art. 220 c.p.p., il quale la consente quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche».

Secondo un consolidato e condividibile orientamento giurisprudenziale, «la perizia rappresenta un indispensabile strumento euristico nei casi in cui l’accertamento dei termini di fatto della vicenda oggetto del giudizio imponga l’utilizzo di un sapere extra giuridico – del quale il Giudice sia sprovvisto – e, in particolare, qualora si registrino difformi opinioni, espresse dai diversi consulenti tecnici di parte intervenuti nel processo, di talché al giudice è chiesto di effettuare una valutazione complessivamente ponderata che involge la stessa validità dei diversi metodi scientifici in campo, della quale è chiamato a dar conto in motivazione, fornendo una razionale giustificazione dell’apprezzamento compiuto e delle ragioni per le quali ha opinato per la maggiore affidabilità di una determinata scuola di pensiero rispetto ad un’altra».

In conclusione, il Tribunale di Bari ha revocato l’ordinanza con cui erano state ammesse le consulenze tecniche svolta da consulenti giuristi nominati per esprimere valutazioni di natura squisitamente giuridica.

Redazione Giurisprudenza Penale

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