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Tutela della riservatezza e diffusione di notizie concernenti un minore – Cass. Pen. 7504/2014

Cassazione Penale, Sez. III, 18 febbraio 2014 (ud. 16 luglio 2013), n.7504
Presidente Squassoni, Relatore Grillo, P. G. Salzano

La massima

L’esercizio dell’attività giornalistica se riguarda la diffusione di notizie concernenti un minore deve sempre avvenire nel rispetto di determinati limiti e, segnatamente, in quello della essenzialità dell’informazione, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del giudice di merito censurabile soltanto ove lo stesso sia affetto dai vizi di motivazione. Per effetto di quanto previsto dall’art. 137 D. L.vo 196/03, la diffusione o la comunicazione dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuata anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli artt. 23 e 26, restando tuttavia fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Il commento

La Corte di Cassazione nella sentenza sopracitata ha indicato i criteri da seguire e i limiti da osservare nella pubblicazione dei dati personali concernenti i minori.
La vicenda ha riguardato un giornalista al quale è stato contestato il reato di cui all’art. 167 comma 2 del D. L.vo 30.6.2003 n. 196 dopo che, pubblicando senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale, le generalità e le foto del minore Pa.Vi., nonché le sole generalità del minore Pa.Br., – coinvolti in un incidente stradale nel quale decedeva Pa.Vi. – procedeva al trattamento dei dati personali dei minori, fatto dal quale derivava nocumento.
Ciò premesso, ai fini di una corretta analisi di tale caso giurisprudenziale è necessario far riferimento al disposto normativo.
Le norme sulla tutela della riservatezza introdotte dal D. L.vo 196/03 dedicano uno spazio ben preciso al trattamento dei dati effettuato dai giornalisti (e dai soggetti a tale fine equiparati) negli artt. 136, 137, 138 e 139. In particolare la formula legislativa contenuta nell’art. 137 citato conferma che, in tanto il giornalista potrà andare esente dal consenso dell’interessato, in quanto il trattamento, oltre che essere effettuato per il perseguimento delle finalità giornalistiche, sia rispettoso dei limiti del diritto di cronaca e soprattutto di quello della essenzialità dell’informazione.
Tornando alla pronuncia che ci occupa, nel valutare la legittimità della sentenza di appello che condannava appunto il ricorrente per il reato di cui all’art 167 comma 2 del D. L.vo 30.6.2003 n. 196  , il quale dispone che :”Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.”, la Corte di Cassazione  si è soffermata alcuni punti cruciali.
In primis, la Suprema Corte di Cassazione, si è chiesta se potesse esser “prospettabile alcuna violazione al disposto dell’art. 17 (che riguarda il trattamento di dati che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali e per la dignità dell’interessato), o dell’art. 20 (che riguarda il trattamento di dati sensibili), o dell’art. 21 (che riguarda il trattamento di dati giudiziali), o dell’art. 22 (che riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute), o degli artt. 26 e 27 (che riguardano rispettivamente i dati sensibili e i dati giudiziali) o dell’art. 45 (che riguarda il trasferimento di dati fuori dal territorio dello Stato) o dell’art. 25, comma 1, il quale dispone che “la comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall’autorità giudiziaria: a) in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso il periodo di tempo indicato nell’art. 11, comma 1, lett. e); b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta”.
Ebbene la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che sebbene non risultino indicate dal giornalista le generalità complete del minore deceduto tuttavia non vi è alcun dubbio che la condotta contestata rientra certamente nella previsione normativa di cui alla lettera b) dell’art. 4 D. L.vo 30.6.2003 n. 196   che fa riferimento, invece, alla nozione di dato personale, di portata ben più ampia. Il giornalista ha indicato infatti nell’articolo pubblicato il nome, il cognome, l’età anagrafica e la foto del minore deceduto; quella del di lui fratello, l’attività commerciale svolta dal genitore e la relativa ubicazione del negozio di pescheria e, nell’articolo del giorno successivo, ancora una volta la foto della vittima ed il nominativo del fratello minore, ciò comportando una diffusione di dati imponente, tale da rendere facilmente identificabile il minore. L’espressione adoperata nel testo di legge (lettera b) dell’art. 4) riferibile ai dati personali (‘qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale’) lascia chiaramente intendere che, laddove vengano diffuse notizie o informazioni tali da consentire di risalire facilmente alla identità di una persona, senza il consenso dell’interessato e senza la sussistenza dei presupposti della essnzialità dell’informazione, si ricadrà nell’ambito di previsione della lettera b), posto che la ratio legis presuppone l’intenzione a largo raggio del legislatore di offrire una copertura integrale alla riservatezza di una persona.
Da ciò ne deriva che il trattamento di dati personali come intesi nell’art. 4 del D. L.vo in parola riguardanti persone minori, comporta l’applicazione dell’art. 7 del codice deontologico per i giornalisti relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio di detta attività: tale norma, in particolare, intitolata ‘Tutela del minore’ dispone: ‘1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso’.
Al codice deontologico va quindi  riconosciuta valenza normativa ed integrativa di clausole generali, con la conseguenza che le norme in esso contenute vanno considerate vere e proprie norme di diritto aventi una funzione vincolante non solo per il singolo professionista, ma per lo stesso ordine professionale.
A avvalorare la tesi giurisprudenziale seguita dalla Corte di Cassazione  numerose, pronunce rese dalle Sezioni Civili di questa Corte Suprema  hanno statuito che l’esercizio dell’attività giornalistica – laddove si tratti della diffusione di notizie o dati concernenti minori – debba sempre avvenire nel rispetto di determinati limiti e, segnatamente, in quello della essenzialità della informazione, la cui valutazione è affidata all’apprezzamento del giudice di merito censurabile soltanto ove lo stesso sia affetto da vizi logici manifesti o contraddittorietà o carenza di motivazione.
La diffusione o la comunicazione dei dati per finalità giornalistiche può essere effettuata anche senza il consenso dell’interessato previsto dagli artt. 23 e 26, restando tuttavia fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’art. 2 e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Infine quanto  all’elemento soggettivo del reato la valutazione della Corte appare coerente con la premessa della non essenzialità delle informazioni: una volta chiarita la portata del superamento dei limiti della continenza e della essenzialità della notizia, è del tutto logica la conclusione che le modalità seguite dal giornalista  nella pubblicazione potevano costituire un espediente per incrementare, sia pure di riflesso, le vendite del giornale. E tanto basta per ritenere integrato l’aspetto soggettivo del reato caratterizzato dal dolo specifico.
Non colgono nel segno, allora, le censure di parte ricorrente, che ha sostenuto che il senso dell’articolo e soprattutto, la diffusione dei dati inerenti al minore ed al suo nucleo familiare, lungi dal mirare ad un profitto personale, voleva costituire ‘l’unico sistema per smuovere le coscienze e richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica a una mobilitazione urgente e improcrastinabile pena il verificarsi di ulteriori tragedie’.