ARTICOLIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

L’atto di impugnazione della parte civile è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili – Cass. pen. 6509/2013

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 6509, 8 febbraio 2013 (20 dicembre 2012)
Presidente E. Lupo, Relatore P. Davigo

Il quesito su cui la Suprema Corte a Sezioni Unite è stata chiamata a pronunciarsi era il seguente:

“se la parte civile, con l’impugnazione della sentenza di proscioglimento, debba richiedere espressamente – a pena di inammissibilità – la riforma della sentenza ai soli effetti civili”.

Le Sezioni unite hanno affermato che ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione della parte civile avverso una sentenza di proscioglimento non è richiesto che l’atto di impugnazione contenga l’espressa indicazione che viene proposto ai soli effetti civili.

Pertanto, qualora la parte civile impugni una sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni – chiedendo la riforma di tale pronuncia – l’atto di impugnazione, ricorrendo le altre condizioni, è ammissibile anche quando non contenga l’indicazione che l’atto è proposto ai soli effetti civili, discendendo tale effetto direttamente dall’art. 576 c.p.p.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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