Sui poteri del giudice del rinvio nel processo penale
A norma dell’art. 627 c.3 c.p.p “il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”.
Si tratta di disposizione finalizzata ad assicurare il ruolo della suprema Corte e la sua funzione nomofilattica, oltre che il raccordo tra giudizio rescindente e rescissorio (v. C. Cost. 50/1970 e 11/1999) [Spangher, La pratica del processo penale, Le impugnazioni, vol. I]
La decisione del Supremo Collegio potrà vincolare il giudizio di rinvio sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato (in caso di violazione di legge), sui criteri per l’utilizzazione delle prove e sulla necessaria acquisizione di nuovi elementi probatori.
Quanto all’ampiezza dei poteri del giudice di rinvio, come è noto, essi variano a seconda che l’annullamento della Suprema Corte sia stato pronunciato per violazione di legge o per vizio di motivazione.
In particolare:
nella prima ipotesi, resta ferma la valutazione dei fatti come accertati dal provvedimento annullato ed il giudice di rinvio ha sempre l’obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità anche con riferimento alla questione di fatto che ne costituisce il presupposto, qualora la decisione della questione di diritto abbia imposto la preliminare verifica o puntualizzazione della questione di fatto che la Corte di cassazione abbia ritenuto esattamente risolta (cd. giudicato interno) v. Sez. V, 11.02.99, Bastone, CED 212815; Sez. Fer., 7.08.90, Costantino, in Cass. Pen., 1992, 90; Sez. I, 15.05.89, Costa, ivi, 1990, 1754; Sez. I, 27.01.87, Freda, CED 192978.
nella seconda ipotesi, invece, l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate ed autorizza il giudice di rinvio ad un nuovo esame dei fatti.
Quest’ultimo, infatti – benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente – si troverà a decidere con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato alla stregua del disposto dell’art.627 c.2 c.p.p, statuente – come già l’art. 544 c.5 c.p.p. 1930 – che nei limiti dell’annullamento il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri già propri del giudice il cui provvedimento e stato annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata (v. Sez. VI, 27.4.1995, n.4614, CED 201266).
In dottrina: “Poiché elemento caratterizzante del giudizio di rinvio è proprio la regressione del procedimento in una fase anteriore, al fine di una sua totale o parziale ripetizione, la determinazione dei poteri del giudice di rinvio risulta – in linea generale – correlata a quelli propri dello stato e del grado nel quale il procedimento viene rimesso e, più in particolare, a quelli stessi che spettavano al giudice che ha deciso nella fase processuale alla quale il processo è riportato a seguito dell’annullamento operato dalla Corte di Cassazione”. Spangher, La pratica del processo penale, Le impugnazioni, 2012 vol. I
E, ancora, “Al giudice di rinvio deve riconoscersi la libertà di operare un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente i punti annullati: il giudice non potrà comunque esimersi da una giustificazione delle proprie determinazioni, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali – al fine di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata. Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizio di motivazione indicando specifici punti di carenza o contraddittorietà, il potere del giudice non sarà limitato all’esame dei singoli punti come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice tenuto a compiere anche atti istruttori sui cui risultati basare la decisione, fornendone giustificazione in sentenza”. Gaito, Procedura penale, Il giudizio di rinvio, 2012.
Il limite imposto al giudice di rinvio, pertanto, gli impedirà semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbligherà a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche, ma gli consentirà di mantenere comunque piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nella individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.
Dunque, il giudice a cui si è rinviato ben potrà procedere ad un nuovo esame dei fatti, fermo restando il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti della motivazione (v. Sez. I, 17.10.94, Tempera, in Arch. Nuova Proc. Pen., 1995, 482) potendo – senza con ciò violare l’obbligo di conformarsi al cosiddetto giudicato interno – pervenire nuovamente all’affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle già censurate in sede di legittimità e con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevanti nella sentenza impugnata (v. Sez. VI, 8.10.97, Bandera, in Riv. Pen., 1998, 187).
In giurisprudenza v. ancora Sez. Fer., 7.8.90, Costantino, in Cass. Pen., 1992, 90, secondo cui l’enunciazione del principio di diritto può riguardare esclusivamente questioni di diritto e non di fatto;
Sez. IV, 4.11.10, Regine, CED 248738 secondo cui l’obbligo di uniformarsi alla sentenza di annullamento ha esclusivo riguardo allo schema del discorso giustificativo e non già alla libertà di apprezzamento delle risultanze processuali;
Sez. VI, 6.11.09, P.G. in proc. Faccani, CED 247330 secondo la quale, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, vi è la possibilità per il giudice di pervenire nuovamente alla affermazione di responsabilità dell’imputato sulla scorta di un percorso argomentativo diverso e/o integrato rispetto a quello censurato;
Ricapitolando, nel caso di annullamento della decisione per violazione di norme di diritto il giudice di rinvio ha il dovere di conformarsi al principio di diritto affermato, mentre, nell’ipotesi di annullamento per vizi di motivazione il giudice conserva poteri di indagine e di valutazione della prova, non essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia il dovere di conformarsi.