Il fallimento della società non è equiparabile alla morte della persona fisica – Cass. pen. 44824/2012
Cass. Pen., Sez. V, 15 novembre 2012, n . 44824
Presidente Grassi, Relatore Demarchi Albengo, P.G. Izzo
La Corte ha stabilito che il fallimento di una società non costituisce causa estintiva dell’illecito previsto dal d. lgs. n. 231 del 2001, né delle sanzioni irrogate a seguito dell’accertamento della sua responsabilità da reato.
In proposito i giudici della quinta Sezione hanno sottolineato come, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non sia nemmeno possibile ritenere che tale effetto estintivo si produca ricorrendo all’applicazione analogica dell’art. 150 cod. pen., non essendo equiparabile il fallimento della persona giuridica alla morte di quella fisica, atteso che l’apertura della procedura concorsuale non determina la cessazione dell’ente, ma semplicemente il suo assoggettamento alla medesima e alle sue regole.
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