Linee guida: la nuova disposizione di cui all’art. 3 legge 8 novembre 2012, n. 189. Abolitio criminis parziale? – Cass. pen. 16237/2013
Cass. Pen., Sez. IV, n. 16237, 9 aprile 2013 (ud. 29 gennaio 2013)
Presidente C. Brusco, Relatore R. Blaiotta
L’art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (conversione del cd. decreto Balduzzi) recita “L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Ad avviso della IV sezione della Suprema Corte questa disposizione ha determinato la parziale abrogazione delle fattispecie colpose commesse dagli esercenti le professioni sanitarie.
Si è, infatti, ritenuto che la predetta modifica normativa esclude la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve, che si collochino all’interno dell’area segnata da linee guida o da virtuose pratiche mediche, purché esse siano accreditate dalla comunità scientifica. In applicazione del principio, è stata annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo nei confronti di un medico chirurgo che, nell’esecuzione di un intervento di ernia discale recidivante, aveva leso vasi sanguigni con conseguente emorragia letale: ai fini dell’eventuale applicazione della norma sopravvenuta favorevole, ex art. 2, comma 2, c.p., è stato, infatti, chiesto al giudice di merito di riesaminare il caso per determinare (a) se esistano linee guida o pratiche mediche accreditate afferenti all’esecuzione dell’atto chirurgico in questione; (b) se l’intervento eseguito si sia mosso entro i confini segnati da tali direttive e, nel caso affermativo, se nell’esecuzione dell’atto chirurgico vi sia stata colpa lieve o grave.
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