ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Morte della persona fisica e fallimento della società: le due situazioni non sono assimilabili – Cass. pen. 44824/2012

Cassazione Penale, Sez. V, 15 novembre 2012 (ud. 26 settembre 2012), n . 44824
Presidente Grassi, Relatore Demarchi Albengo, P.G. Izzo

Con la pronuncia che si commenta i giudici di legittimità sono tornati a pronunciarsi su un quesito che non trova risposta nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231: cosa fare nel caso in cui l’ente tratto a giudizio per responsabilità amministrativa da reato sia fallito ovvero fallisca nel corso del processo?

Il tema non è di poco conto. Non è raro, infatti, che al momento dell’esercizio dell’azione penale – ovvero successivamente – sopravvenga il fallimento dell’ente cui sia stato contestato l’illecito amministrativo dipendente da reato. Il D. L. 231 / 2001 sul punto rimane silente: vengono disciplinate le cd. vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda) ma manca qualsivoglia disposizione volta a disciplinare l’incidenza del fallimento della società.

Nel silenzio della normativa si potrebbero creare pericolosi dubbi interpretativi. Occorre pertanto interrogarsi su quale sia l’effetto della sentenza dichiarativa del fallimento sull’illecito amministrativo dipendente da reato contestato alla società che, nelle more, venga dichiarata fallita. Due le strade percorse finora dalla giurisprudenza: la prima, applicando analogicamente l’art. 150 c.p., ha equiparato il fallimento della società alla morte della persona fisica reputandolo idoneo a causare l’estinzione dell’illecito amministrativo da reato; la seconda, al contrario, ha ritenuto che la sentenza dichiarativa del fallimento – non determinando ex se l’estinzione della società – non possa determinare l’estinzione dell’illecito dipendente da reato, essendo a tal fine necessario un atto formale di cancellazione della società dal registro delle imprese.

Le questioni sul tappeto sono diverse e coinvolgono anche l’aspetto sanzionatorio: si pensi, ad esempio, alla questione della legittimità costituzionale di una sanzione, specie quella pecuniaria, che andrebbe a colpire non tanto la società responsabile del reato, quanto i suoi creditori – già danneggiati dall’insolvenza della società fallita – che andrebbero a concorrere con lo Stato. Con la sentenza in esame la Suprema Corte – conformemente all’unico precedente che si registra sul punto – ha negato che il fallimento possa rilevare quale “morte” della società e ha escluso, pertanto, che possa portare all’estinzione dell’illecito.