Spacchettamento della concussione: la legge 190 / 2012 non comporta alcuna depenalizzazione – Cass. pen. 21701/2013
Cass. Pen., Sez. VI, n. 21701, 21 maggio 2013 (ud. 7 maggio 2013)
Presidente Agrò – Relatore Citterio
Nella sentenza n. 21701 – depositata il 21 maggio scorso – la sesta sezione della Suprema Corte si è pronunciata sulle innovazioni portate dalla legge 190 del 2012 sul delitto di concussione.
Come noto, in materia di concussione la innovazione essenziale è consistita in quello che è stato definito come lo “spacchettamento” della concussione nelle due figure della concussione (art. 317 c.p.) e della induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).
Pertanto, mentre il previgente art. 317 c.p. considerava in alternativa di pari valenza le condotte della costrizione e dell’induzione a dare o promettere indebitamente a sè o a un terzo, con abuso della qualità o dei poteri, la nuova disciplina ha mantenuto nell’art. 317 c.p. la sola condotta di costrizione, creando una nuova fattispecie per la condotta di induzione; tale fattispecie si caratterizza in particolare per la previsione del carattere residuale della norma (“salvo che il fatto costituisca più grave reato”) e per la punibilità di colui che da o promette denaro o altra utilità (capoverso dell’art. 319 quater c.p.).
La deduzione secondo cui la nuova disciplina avrebbe comportato l’irrilevanza penale delle condotte oggetto di contestazione ai sensi del precedente art. 317 c.p. è da considerarsi, pertanto, palesemente infondata.
Ad avviso della Suprema Corte, è già la mera constatazione che le due norme attuali ripetono anche la lettera della precedente disciplina unitaria ad attestare che la ripartizione delle due condotte (il cd. “spacchettamento”) non ha portato ad alcuna modifica delle condotte astrattamente considerate penalmente rilevanti, quanto al loro autore (v. Sez. 6, sent. 11792/2013; Sez.6, sent. 8695/2013)
In definitiva, la successione normativa tra il previgente testo dell’art. 317 c.p., quello introdotto dalla legge 190/2012 e quello del nuovo autonomo art. 319 quater c.p., si colloca all’interno del peculiare fenomeno dl successione di leggi penali disciplinato dal quarto comma dell’art. 2 c. 4 c.p.