ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Procedimento minorile: sulla sentenza di non luogo a procedere per esito positivo della messa in prova

Cassazione Penale, Sez. IV., 30 maggio 2013 (ud. 12 aprile 2013), n. 23355
Presidente E. Brusco, Relatore G. Grasso

Dal servizio novità della Corte di Cassazione si apprende che è stata depositata lo scorso 30 maggio la sentenza n. 23355 della IV Sezione in tema di procedimento minorile.

I giudici di legittimità hanno stabilito che la sentenza con cui il GUP pronunci nei confronti del minore, sentenza di non luogo a procedere perché estinti i reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione.

La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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