Dalle Sezioni UniteDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOLegilsazione specialeStupefacenti

Le Sezioni Unite: il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti costituisce illecito amministrativo e non reato

cassazione

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 giugno 2013 (ud. 31 gennaio 2013), n. 25401
Presidente Lupo, Relatore Franco, P.G. Fedeli

Massima

Le modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 al testo degli artt. 73 e 75 del T.U. degli Stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), non hanno implicato l’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa in relazione al cd. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, né hanno determinato, con l’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente”, una restrizione, rispetto a quella previgente, dell’area dei comportamenti rientranti nell’uso personale, trasferendo nell’area dell’illecito penale le condotte qualificate come finalizzate al consumo personale dei componenti il gruppo. Ne consegue che, anche a seguito delle predette modifiche legislative, non sono punibili penalmente, ma rientrano nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del citato T.U., l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa sin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi la droga al proprio consumo. Ciò in virtù del fatto che l’omogeneità teleologica della condotta dell’acquirente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione.

Sono state depositate lo scorso 10 giugno le motivazioni della sentenza n. 25401 del 2013 delle Sezioni Unite con la quale la Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione in ordine alla rilevanza penale del consumo di gruppo di sostanze stupefacenti alla luce delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 al testo degli artt. 73 e 75 del T.U. degli Stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990).

L’8 novembre 2012, con l’ordinanza n. 43464/2012 (clicca qui per scaricarla) era, infatti, stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “Se, a seguito della novella introdotta dalla l. n. 49 del 2006, il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia o meno penalmente rilevante, nella duplice ipotesi di mandato all’acquisto o dell’acquisto comune“.

Tale questione si risolve – come osservato nella sentenza delle Sezioni Unite – nello stabilire se il precedente diritto vivente, per come affermato  dalla unanime e costante giurisprudenza a seguito della sentenza delle Sezioni Unite ric. Iacolare del  1997, abbia subito modifiche per effetto delle norme recate dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.

All’udienza che si era svolta il 31 gennaio del 2013, dal servizio novità della Corte di Cassazione si era appreso che era stata fornita la seguente soluzione: “Penalmente irrilevante in entrambe le ipotesi”.

Oggi, si conoscono anche le motivazioni.

Nello specifico, le Sezioni Unite, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale che si era creato sul punto, hanno affermato che le modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006 al testo degli artt. 73 e 75 del T.U. degli Stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990), non hanno implicato l’introduzione di una nuova fattispecie delittuosa in relazione al cd. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, né hanno determinato, con l’aggiunta dell’avverbio “esclusivamente“, una restrizione, rispetto a quella previgente, dell’area dei comportamenti rientranti nell’uso personale, trasferendo nell’area dell’illecito penale le condotte qualificate come finalizzate al consumo personale dei componenti il gruppo.

Ne consegue che, anche a seguito delle predette modifiche legislative, non sono punibili penalmente, ma rientrano nella sfera dell’illecito amministrativo di cui all’art. 75 del citato T.U., l’acquisto e la detenzione di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale che avvengano sin dall’inizio anche per conto di soggetti diversi dall’agente, quando è certa sin dall’inizio l’identità dei medesimi nonché manifesta la loro volontà di procurarsi la droga al proprio consumo.

Ciò in virtù del fatto che l’omogeneità teleologica della condotta dell’acquirente rispetto allo scopo degli altri componenti del gruppo caratterizza la detenzione quale codetenzione ed impedisce che il primo si ponga in rapporto di estraneità e, quindi, di diversità rispetto ai secondi, con conseguente impossibilità di connotare la sua condotta quale cessione.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui

Redazione Giurisprudenza Penale

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