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Alla Corte Costituzionale l’equiparazione tra droghe pesanti e leggere

Cass. Pen., Ordinanza n. 25554, 11 giugno 2013 (ud. 9 maggio 2013)
Presidente  Squassoni, Relatore Franco

Alla Corte Costituzionale l’equiparazione tra droghe pesanti e leggere: la Consulta dovrà, infatti, decidere sulla legittimità della norma che ha equiparato le droghe pesanti e quelle leggere in seguito all’ordinanza con cui è stata sollevata questione di costituzionalità da parte della terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione.
La terza sezione penale della Cassazione – con l’ordinanza numero 25554 depositata l’11 giugno 2013 – ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4 vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, con cui è stata modificata la disciplina degli stupefacenti eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe leggere, atteso che, con riferimento all’art. 77, comma 2 Cost., vi sarebbe estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione rispetto all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto-legge e, in via subordinata, un’evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.
Nello specifico, infatti, ad avviso dei giudici della terza sezione sarebbero ravvisabili dubbi sulla possibile violazione dell’ art. 77 c. 2 Cost. che regola i decreti legge e le leggi di conversione. Le norme in questione, infatti, vennero inserite nella legge di conversione con un maxiemendamento al dl 272/2005 il cui oggetto originario erano ‘‘Misure urgenti dirette a garantire la sicurezza e il finanziamento per le Olimpiadi invernali di Torino, la funzionalità dell’amministrazione dell’interno e il recupero di tossicodipendenti recidivi”.
Vi sarebbero, pertanto, dubbi sull’estraneità delle nuove norme inserite nella legge di conversione alla finalità ed alla ratio dell’originale decreto legge e, in via subordinata, sotto il profilo della evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza”.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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