Il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione va proposto entro 15 giorni dalla effettiva conoscenza del decreto
Cass. Pen., Sez. VI, n. 25019, 6 giugno 2013 (ud. 23 maggio 2013)
Presidente, Agrò – Relatore, Citterio – P.M., Policastro
E’ stata depositata il 6 giugno scorso la sentenza n. 25019 della VI sezione della Suprema Corte di Cassazione in tema di ricorso avverso il decreto di archiviazione.
Nell’occasione i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione – la cui adozione non sia stata preceduta dalla notificazione della richiesta del Pubblico Ministero alla persona offesa che abbia tempestivamente dichiarato di voler essere informata – deve essere proposto entro quindici giorni dalla data di effettiva conoscenza dell’esistenza di tale decreto.
In motivazione viene richiamato e confermato l’insegnamento della Suprema Corte (v. per tutte, Sez.2, n. 44391/2010, tra l’altro in fattispecie del tutto analoga nonché Sez. 6, sent. 8408/2013).
Ad avviso dei giudici, infatti, la conoscenza si ancora al fatto/notizia dell’intervenuta archiviazione, perché già esso è di per sé idoneo a consentire ogni diligente e tempestiva attivazione della persona offesa per l’acquisizione degli ulteriori elementi conosciutivi utili a indirizzare le proprie scelte nel procedimento.
Precisa ulteriormente la Suprema Corte che la pretesa del ricorrente – volta a collocare la decorrenza del termine al momento di successiva effettiva conoscenza anche del contenuto del provvedimento e alla conseguente rivalutazione degli atti – deve considerarsi manifestamente infondata in virtù del fatto che, in tal caso, la decorrenza del termine sarebbe lasciata al più assoluto arbitrio dell’interessato (che, con rilievo paradossale ma utile a confermare l’insostenibilità dell’assunto, potrebbe addirittura mai farlo decorrere astenendosi da ogni consultazione), il che risulta strutturalmente e sistematicamente incompatibile con l’intrinseca ratio della previsione di termini che debbono essere osservati a pena di inammissibilità della doglianza.
Per tali motivi, i giudici hanno concluso dichiarando inammissibile il ricorso perché proposto fuori termine, ai sensi dell’articolo 591 c.p.p.
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