ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

Riesame sequestro: il termine per la trasmissione degli atti al tribunale è di un giorno ed ha natura ordinatoria

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 17 giugno 2013 (ud. 28 marzo 2013), n. 26268
Presidente Lupo, Relatore Fumo

Il 18 gennaio scorso, con ordinanza numero 5658 del 2013 (clicca qui per scaricarla) la Quinta Sezione della Corte di Cassazione – dopo aver ricordato come già in precedenza era stato rilevato un contrasto in relazione alla stessa questione, tanto che, per ben due volte, i relativi ricorsi erano stati rimessi alle Sezioni Unite (che, tuttavia, non avevano avuto modo di affrontare il problema) – ha rimesso il seguente quesito alle Sezioni Unite:

“Se nel procedimento di riesame di un provvedimento di sequestro sia applicabile per la trasmissione degli atti al tribunale il termine perentorio di cinque giorni previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con la conseguente perdita di efficacia del provvedimento in caso di inosservanza del termine”.

All’udienza del 28 marzo scorso dal servizio novità della Corte di Cassazione si era potuto apprendere che le Sezioni Unite avevano fornito soluzione “negativa”.

Il 17 giugno sono state depositate le motivazioni.

Dopo una puntuale rassegna dei precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha risposto negativamente al quesito posto in apertura affermando che, per il riesame delle misure cautelari reali, il termine per la trasmissione degli atti al tribunale, è rimasto invariato, nella sua durata di un giorno e nella sua natura ordinatoria.

Per scaricare il testo della sentenza delle Sezioni Unite clicca qui

Riesame sequestro

 

Redazione Giurisprudenza Penale

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