ARTICOLICONTRIBUTIResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti: l’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto non esclude automaticamente la responsabilità dell’ente – Cass. Pen. 20060/2013


Cassazione Penale, Sez.
V, 9 maggio 2013 (ud. 4 aprile 2013), n. 20060
Ferrua Presidente – Demarchi Albengo Relatore – Volpe P.M. (conf.) – Citibank N.A. Ricorrente

Massima

All’assoluzione della persona fisica imputata del reato presupposto per una causa diversa dalla rilevata insussistenza di quest’ultimo non consegue automaticamente l’esclusione della responsabilità dell’ente per la sua commissione, poiché tale responsabilità – ai sensi dell’art. 8 del d. lgs. n. 231 del 2001 – deve essere affermata anche nel caso in cui l’autore del suddetto reato non sia stato identificato.

Il commento

Con la pronuncia in esame la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi della responsabilità da reato degli enti, contribuendo così ad individuare in maniera sempre più precisa l’ambito applicativo del d.lgs. 231/2001.

La decisione scaturisce dal ricorso per saltum della Procura della Repubblica di Milano avente ad oggetto l’impugnazione della sentenza di assoluzione di una banca per illecito amministrativo ex art. 5 del d.lgs. 231/2001; provvedimento, quest’ultimo, censurato da parte ricorrente per aver escluso automaticamente la responsabilità dell’ente in conseguenza dell’assoluzione del suo funzionario.

Due sono le questioni che i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare in sentenza: la prima riguardante gli effetti della prescrizione del reato presupposto sulla perseguibilità dell’illecito amministrativo e la seconda, più articolata, afferente l’autonomia delle due ipotesi di responsabilità, quella penale del singolo e quella della società.

Quanto all’ipotesi di prescrizione del reato da cui dipende l’illecito, la Corte ha sostanzialmente ribadito quanto già desumibile dal tenore letterale dell’art. 60 del decreto, a norma del quale è preclusa la contestazione dell’illecito dipendente da reato quando quest’ultimo sia estinto. Si è precisato, sul punto, che l’estinzione del reato non produce alcun effetto nel caso in cui procedimento a carico dell’ente sia già stato instaurato e che, dovendosi applicare le cause interruttive del codice civile, l’atto con cui si inizia il giudizio ben può dirsi idoneo, ex art. 2945 c.c., ad interrompere la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo.

La seconda questione affrontata nella decisione che si annota richiede una preliminare e breve disamina sul tema dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella del singolo.

La norma da cui bisogna partire è l’art. 8 del decreto, rubricato proprio «autonomia delle responsabilità dell’ente», il quale ritiene sussistente la responsabilità dell’ente anche nei casi di mancata identificazione o non imputabilità dell’autore del reato ovvero quando il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.

Sebbene il tenore della norma sia chiaro e ancor di più è a dirsi della Relazione ministeriale al decreto, dove si legge «la disposizione dell’art. 8 chiarisce in modo inequivocabile come quello dell’ente sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato», in dottrina si registrano vari contrasti circa la reale ampiezza di tale autonomia.

Fautrice di una nozione ampia di autonomia è quella dottrina che attribuisce alla norma valenza sul piano sostanziale, tale da configurare una regola in grado di escludere l’accertamento della responsabilità di una persona fisica determinata (così, Cocco, L’illecito degli enti dipendente da reato ed il ruolo dei modelli di prevenzione, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2004, 91).
Ancor più in là si spinge altra parte della dottrina (Vignoli, Societas puniri potest: profili critici di un’autonoma responsabilità dell’ente collettivo, in Dir. pen. e proc., 2004, 910) ritenendo idonea ad integrare il reato la sola lesione del bene giuridico tutelato, purché si ponga in relazione causale con l’attività d’impresa.

Tuttavia, già accennato, non mancano orientamenti dottrinali volti a ridimensionare la portata dell’autonomia delle due responsabilità. Tale dottrina (tra cui si segnalano i contributi di Amodio, Prevenzione del rischio penale d’impresa e modelli integrati di responsabilità degli enti, in Cass. pen., 2005, 330; De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche, in Grosso-Padovani-Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale, Parte generale, Giuffrè, 2008; Pulitanò, La responsabilità «da reato» degli enti nell’ordinamento italiano, in Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse, in Cass. pen., 2003, supplemento al n. 6/2003, 19) ravvede nell’articolo prima citato una norma di diritto processuale, la quale esige l’accertamento di un fatto di reato in via incidentale ma riconosce al giudice il potere di pronunciarsi sull’addebito amministrativo quandanche il procedimento penale a carico del singolo si concluda con un decreto di archiviazione o con una sentenza di proscioglimento. In altre parole, l’autonomia della responsabilità dell’ente opererebbe su un piano meramente processuale, non potendosi invece prescindere dall’obiettiva realizzazione di un fatto di reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.

La Corte di cassazione, aderendo al ricorso della Procura ricorrente e confermando un orientamento già consolidato tanto in sede di legittimità (Cass. pen., sez. VI, 18 marzo 2009, n. 14973, Azzano, in Cass. pen., 2009, 4833, con nota di M. Bellina; Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti, in Cass. pen., 2008, 4544, con nota di F. Pistorelli) quanto nella giurisprudenza di merito (Trib. Miano, Sez. X, 20 marzo 2007, in Giur. Comm., 2009, 495 con nota di F.C. Bevilacqua), sembra aver abbracciato l’orientamento dottrinale da ultimo citato, pronunciandosi in maniera decisa a sostegno dell’autonomia delle due responsabilità sotto il profilo processuale. In particolare i giudici di legittimità hanno sottolineato come l’interpretazione dell’art. 8 conduca a tale risultato quale che sia il criterio ermeneutico prescelto tra quelli adoperati di volta in volta in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità (letterale, teleologico soggettivo e teleologico oggettivo). Ed infatti, se già dal tenore letterale della disposizione emerge chiaramente l’autonomia delle due condanne sotto il profilo processuale, richiedendo che la responsabilità penale del singolo possa essere accertata anche solo incidenter tantum, a conclusioni diverse non può giungersi ricorrendo al criterio teleologico. È la stessa Relazione ministeriale ad evidenziare come sia proprio in casi come quelli oggetto della sentenza in commento, tipici nell’ambito della responsabilità d’impresa, che l’affermazione della responsabilità dell’ente, ricorrendone tutte le condizioni di legge, si pone di necessità; mancando tale previsione si sarebbe dunque in presenza di una grave lacuna legislativa.

Ciò che dunque è necessario per affermare la responsabilità dell’ente sono la commissione e l’accertamento di un reato e non anche l’individuazione e la condanna del responsabile, potendo concludersi, sul punto, che al di fuori dei casi di espressa previsione di improcedibilità dell’azione penale, prescrizione del reato nei tempi di cui all’art. 60 e amnistia non rinunciata, il giudice è sempre tenuto a pronunciarsi sull’addebito amministrativo.

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