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Sostituzione di persona : la commette chi si “spaccia” per un’altra persona in una chat – Cass. pen. 18826/2013

Cassazione Penale, Sez. V, 29 aprile 2013, n. 18826
Presidente Zecca, Relatore Guardiano

Con la sentenza numero 18826 depositata il 29 aprile scorso la Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla rilevanza del reato di cui all’art. 494 cod. pen. (clicca qui per visualizzare un commento alla pronuncia).

La sentenza prende le mosse da una condanna in primo grado pronunciata nei confronti di una donna che, sostituendosi ad altra, aveva divulgato su una chat il suo numero di telefono cellulare.

La Suprema Corte, dopo aver ribadito come i profondi cambiamenti che l’evoluzione tecnologica ha prodotto (diffusione di internet) consentano una diffusione di informazioni tra gli utenti pressochè illimitata – dispiegando i loro effetti sempre più anche in materia penale – ha sottolineato che il problema riguarda la possibilità di una interpretazione estensiva della norma in questione (art. 494 c.p.) che – in assenza di organici interventi legislativi – consenta di adeguare l’ambito di operatività alle nuove forme di aggressione per via telematica dei beni giuridici oggetto di protezione, senza violare i principi della tassatività della fattispecie legale e del divieto di interpretazione analogica delle norme penali.

Detta in altri termini, ciò su cui ci si deve interrogare è se si possa, senza con ciò violare il principio di tassatività e il divieto di interpretazione analogica, interpretare estensivamente la norma di cui all’art. 494 c.p. sì da farvi rientrare anche le ipotesi di sostituzione di persone perpetrate via internet.

Proseguono i giudici di legittimità sottolineando come l’attività di interpretazione estensiva della norma penale, lungi dall’essere vietata, è invece lecita e doverosa, quando sia dato stabilire – attraverso un corretto uso della logica e della tecnica giuridica – che il precetto legislativo abbia un contenuto più ampio di quello che appare dalle espressioni letterali adottate dal legislatore.

In tal caso, non si da luogo ad alcuna violazione dell’art. 14 disp. gen. (che vieta, invece, l’applicazione analogica di una norma al di fuori dell’area di operatività che le è propria), in quanto non ne risulta ampliato il contenuto effettivo della disposizione, ma si impedisce che fattispecie a essa soggette si sottraggano alla sua disciplina per un ingiustificato rispetto di manchevoli espressioni letterali, che non potevano essere previste dal Legislatore nel momento storico in cui la disposizione venne emanata (cfr. Cass., sez. 5, 22/02/2012, n. 15048).

In base a tali premesse, può quindi affermarsi che, attraverso una interpretazione estensiva della disposizione contenuta nell’art. 494 c.p., sia possibile far ricadere la condotta dell’imputata nell’ambito di applicazione del delitto di sostituzione di persona.

Il collegio si sofferma in conclusione sulla natura giuridica di tale delitto, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, essendo ricompreso nel Titolo 7^, del Libro 2^ del codice penale, dedicato ai delitti contro la fede pubblica, ha natura plurioffensiva, in quanto preordinato non solo alla tutela di interessi pubblici, ma anche di quelli del soggetto privato nella cui sfera giuridica l’atto sia destinato ad incidere concretamente, con la conseguenza che quest’ultimo riveste la qualità di persona offesa dal reato, con la possibilità di esercitare tutti i diritti riconosciutigli dall’ordinamento, come, ad esempio, quello di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 27/03/2009, n. 21574, rv. 243884; Cass., sez. 5, 09/12/2008, n. 7187, rv. 243154; Cass., sez. un., 25/10/2007, n. 237855, Pasquini).

In conclusione, il reato di sostituzione di persona ricorre non solo quando si sostituisce illegittimamente la propria all’altrui persona, ma anche quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, dovendosi intendere per ‘nome’ non solo il nome di battesimo ma anche tutti i contrassegni di identità.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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