ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità medica

Responsabile il medico che non si dissocia dalle dimissioni del paziente da parte del direttore del reparto – Cass. Pen. 26966/2013

Cass. Pen., Sez. IV, 20 giugno 2013 (ud. 19 aprile 2013), n. 26966
Presidente Romis, Relatore Grasso

Depositata il 20 giugno 2013 una nuova pronuncia della Suprema Corte in tema di responsabilità medica destinata a provocare non poche reazioni da parte degli Ordini dei medici.
Con la sentenza numero 26966 depositata la Quarta Sezione ha stabilito che il medico è responsabile dei danni subiti dal paziente se non si oppone alle dimissioni del paziente dall’ospedale da parte del Direttore del reparto, che egli non trovava condivisibile.
Nella pronuncia in questione la responsabilità del medico è scaturita dall’omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che non avrebbero consentito le dimissioni.
Venendo alle motivazioni della Corte, è stato affermato che il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore. Infatti, tenuto conto degli interessi primari da salvaguardare e delle qualificate e specifiche competenze professionali dei protagonisti, non può affatto ritenersi che il medico, chiamato allo svolgimento di funzioni sanitarie, possa venir meno al dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente, in base ad un male interpretato dovere di subordinazione gerarchica.
In altri termini, il medico – qualora non trovi condivisibili le dimissioni del paziente da parte del direttore del reparto – deve manifestare il proprio dissenso e tale dissenso deve emergere dalla documentazione clinica del paziente; se non lo fa sarà chiamato anche lui a rispondere degli eventuali danni subiti dal paziente.
D’ora in avanti i medici – anche a costo di dissentire pubblicamente da decisioni prese dal proprio superiore – dovranno prendere le distanze da tutte quelle dimissioni del paziente che non ritengano condivisibili.

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com