Intralcio alla giustizia nel caso di offerta al consulente tecnico del p.m. non ancora testimone? La parola alle Sezioni Unite
Come avevamo anticipato, era prevista per oggi, 27 giugno 2013, l’udienza delle Sezioni Unite (ricorrente Guidi) relativa alla configurabilità o meno della fattispecie di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen. (prima della riforma del 2006 tale disposizione era rubricata “subornazione”) nel caso in cui il “subornato” sia il consulente tecnico del p.m. che non abbia, tuttavia, ancora assunto la veste di testimone.
L’art. 377 cod. pen., nella sua attuale versione, stabilisce che “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell’attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi”.
E’ prevista, pertanto, una pena che varia a seconda di quale sia il reato a cui si tende: art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore), art. 372 (Falsa testimonianza) o, infine, l’art. 373 (Falsa perizia o interpretazione).
Ma procediamo con ordine e riepiloghiamo brevemente i fatti che hanno portato all’udienza di oggi.
Il 20 marzo 2013 con ordinanza numero 12901 (clicca qui per scaricarla) la Sesta Sezione della Suprema Corte – chiamata ad affrontare la questione dei rapporti tra il reato di cui all’art. 322 cod pen. (istigazione alla corruzione) e quella di cui all’art. 377 cod. pen. (intralcio alla giustizia) – aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:
“Se sia configurabile l’ipotesi di intralcio alla giustizia di cui all’art. 377 cod. pen. nel caso di offerta o di promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero al fine di influire sul contenuto della consulenza qualora il consulente tecnico non sia stato ancora citato per essere sentito sul contenuto della consulenza”.
Nella vicenda che ha portato alla ordinanza citata, gli imputati erano stati condannati in primo grado per la più lieve ipotesi di cui all’art. 377 cod. pen.; pronuncia di primo grado riformata poi in appello nel reato di cui all’art. 322 cod. pen.
Il problema, come appare evidente, ruota intorno al fatto che – come sostenuto dal giudice di secondo grado – il consulente tecnico al momento del perfezionamento della condotta rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale ma non ancora quella di testimone: da ciò ne discende che di istigazione alla corruzione in atti giudiziari dovrebbe parlarsi e non di intralcio alla giustizia.
In altri termini, è l’assunzione da parte del consulente tecnico della qualifica di testimone il momento determinante al fine di configurare il reato di cui all’art. 377 cod. pen.
Seguendo questo ragionamento, poiché la qualifica di testimone viene acquisita nel momento della autorizzazione da parte del giudice alla citazione, prima di tale momento, la condotta di colui che offra denaro al consulente tecnico per falsificare la consulenza non potrà essere inquadrata nella fattispecie di cui all’art. 377 cod. pen., bensì in quella di istigazione alla corruzione in atti giudiziari di cui all’art. 322 cod. pen.
La Sesta Sezione, tuttavia, nell’ordinanza di rimessione prospetta una diversa teoria.
Se è vero, infatti, che la qualità di testimone nel caso di specie ancora non è stata acquisita, tuttavia, qualora il soggetto su cui si esercita l’attività induttiva o violenta sia il consulente tecnico del pubblico ministero il discorso cambia: il soggetto in questione, infatti, riveste già una precisa “veste” processuale, quella, appunto, di consulente tecnico, destinata a rifluire sulla assunzione della qualità testimoniale ex artt. 371-bis o 372 cod. pen.; quest’ultima qualità – anche se non formalmente assunta – può dunque ritenersi immanente, in quanto sviluppo processuale della funzione assegnata al consulente tecnico.
In questa prospettiva, pertanto, il reato dovrebbe ritenersi configurabile essendo stata la condotta contestata esercitata al fine di influire sui risultati di una consulenza tecnica destinati a essere falsamente rappresentati al pubblico ministero o successivamente al giudice.
Conclude l’ordinanza di rimessione osservando che, qualora al quesito si desse risposta negativa – o comunque si ritenesse non configurabile, con riferimento alla posizione del consulente tecnico del p.m., il reato di cui all’art. 377 cod. pen., in relazione all’art. 371-bis o 372 cod. pen. sulla base dell’assunto per cui a tale soggetto non possano estendersi le dette fattispecie penali – verrebbe in questione l’applicabilità nel caso in esame dell’art. 322 c. 2 cod. pen. soluzione (privilegiata dal Procuratore Generale di questa Corte in sede di risoluzione del contrasto ex artt. 54 ss. Cod. proc. Pen.) che però implicherebbe la valutazione di profili di incostituzionalità.
In virtù del contrasto interpretativo la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Come avevamo anticipato l’udienza era prevista per oggi.
Ecco, in attesa di conoscere le motivazioni, la soluzione fornita dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
Negativa, in quanto l’ipotesi rientra nella fattispecie di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., in relazione alla quale la Corte ha sollevato questione di costituzionalità, in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui per l’offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all’art. 377, comma primo, cod. pen., in relazione all’art. 373 cod. pen..