ARTICOLIDelitti contro la personaParte speciale

Stalking e reiterazione della condotta: non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose – Cass. Pen. 27798/2013

Cass. Pen., Sez. V, 25 giugno 2013 (ud. 4 aprile 2013), n. 27798
Pres. Ferrua, Rel. Settembre

Con la sentenza numero 27798 la Cassazione torna a pronunciarsi in ordine alla configurabilità del delitto di stalking di cui all’art. 612 bis c.p. (rubricato come  “atti persecutori”) e, più precisamente, sulla nozione di “reiterazione” delle condotte persecutorie.
Giova ricordare che, a norma del primo comma di tale articolo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
Orbene, con la pronuncia in esame, la Quinta Sezione della Suprema Corte ha affermato che, in ordine alla configurabilità del reato di cui all’art. 612 bis c.p., se è vero che occorre la reiterazione di condotte di violenza o minaccia, è altrettanto vero che non è necessaria una lunga sequela di azioni delittuose.
Specificano i giudici che, per ritenere integrata tale fattispecie delittuosa è sufficiente che le condotte violente o minacciose siano di numero e consistenza tali da ingenerare nella vittima il fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale e da provocare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia, ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o anche di un proprio congiunto.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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