La attenuante comune del danno di speciale tenuità si applica anche al delitto tentato – Cass. Pen. 28243/2013
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 28 giugno 2013 (28 marzo 2013), n. 28243
Presidente Lupo, Relatore Fumo
Sono state depositate lo scorso 28 giugno 2013 le motivazioni della sentenza num. 28243 delle Sezioni Unite relative alla applicabilità della attenuante del danno di speciale tenuità – di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen. – al delitto tentato.
Come è noto, l’art. 62 cod. pen. nel disciplinare le circostante attenuanti comuni prevede al num. 4 un’attenuazione di pena «per l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».
La questione su cui le Sezioni Unite erano chiamate a pronunciarsi era la seguente:
“Se, nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità possa o meno applicarsi anche al delitto tentato“.
All’udienza del 28 marzo scorso la Suprema Corte si era pronunciata fornendo soluzione affermativa.
Il 28 giugno sono state depositate le motivazioni.
In particolare, è stato affermato il principio di diritto secondo cui: «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell’art. 62 cod. pen., può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima».
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