Il permesso di soggiorno ottenuto in seguito a dichiarazioni false è assoggettabile a sequestro preventivo – Cass. Pen. 27242/2013
Cass. Pen., Sez. V, 20 giugno 2013 (5 aprile 2013), n. 27242
Presidente Ferrua, Relatore Settembre
Depositata il 20 giugno scorso la pronuncia numero 27242 in tema di sequestro preventivo del permesso di soggiorno.
La vicenda prende le mosse dal ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste contro il decreto del Tribunale del Riesame dello stesso luogo che aveva annullato un precedente provvedimento di sequestro preventivo del permesso di soggiorno dell’imputato (ottenuto in seguito alla presentazione di false dichiarazioni) sostenendo che tale atto amministrativo non potesse essere oggetto di sequestro.
La quinta sezione della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della Procura, ha ritenuto che il permesso di soggiorno ottenuto sulla base di una falsa attestazione prodotta dall’interessato è invece assoggettabile a sequestro preventivo.
In particolare, il percorso motivazionale seguito dai giudici di legittimità poggia su un’interpretazione ampia della nozione di “cosa pertinente al reato”, all’interno della quale rientrano anche gli atti amministrativi che siano il frutto di un’attività delittuosa.
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