ARTICOLIDelitti contro il patrimonioDIRITTO PENALE

Ricettazione e dolo specifico: non è punibile, per mancanza del fine di profitto, chi acquista sostanze dopanti per uso personale – Cass. Pen. 28410/2013

Cass. Pen., Sez. II, 1 luglio 2013 (ud. 12 giugno 2013), n. 28410
Presidente Prestipino, Relatore Gallo

Depositata l’1 luglio 2013 la sentenza numero 28410 della Seconda Sezione Penale della Suprema Corte in tema di ricettazione.

Giova ricordare che l’art. 648 punisce chi, al di fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. Si tratta, evidentemente, di reato a dolo specifico.

La Suprema Corte, con la sentenza 28410 delinea i confini dell’elemento soggettivo in relazione ad una vicenda di acquisto di sostanze dopanti per uso personale e non a fini agonistici.

In particolare, ribadendo quanto già sancito nei mesi precedenti (Cass. pen. Sez. II, 19-12-2012, n. 843, rv. 254188) è stato affermato che il dolo specifico del fine di profitto, previsto dall’art. 648 cod. pen. per integrare la condotta di reato, non può consistere in una mera utilità negativa, che si verifica ogni volta che l’agente agisca allo scopo di commettere un’azione esclusivamente in danno di sé stesso, sia pure perseguendo un’utilità meramente immaginaria o fantastica.7

Pertanto, applicando questo stesso principio di diritto, è stato sancito che non è punibile per ricettazione chi acquista sostanze dopanti per uso personale e non per fini agonistici proprio per difetto dell’elemento soggettivo del dolo specifico, e cioè del fine del profitto in capo all’agente.

Prosegue la Corte osservando che, ragionando in termini diversi, si arriverebbe al paradosso di considerare dettata da fine di profitto anche l’azione di chi si procuri, attraverso un circuito illecito, dei barbiturici allo scopo di suicidarsi. E’ evidente, invece, che il suicidio – come tutti gli atti lesivi della propria integrità psicofisica – non possono essere ricondotti alla nozione di utilità.

Redazione Giurisprudenza Penale

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