Risponde di peculato l’addetto alla riscossione delle tasse automobilistiche che si appropria di somme di denaro – Cass. Pen. 28424/2013
Cass. Pen., Sez. VI, 1 luglio 2013 (ud. 12 giugno 2013), n. 28424
Presidente Milo, Relatore Cortese
Depositata il 1° luglio 2013 la pronuncia numero 28424 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione in tema di peculato.
La sentenza trae origine dalla condanna pronunciata dalla Corte di Appello di Bari nei confronti dell’imputato per peculato per essersi, nella qualità di incaricato di pubblico servizio quale soggetto incaricato della riscossione delle tasse automobilistiche, appropriato di ingenti somme di denaro.
Il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione osservando come nel caso concreto non si potesse ravvisare lo svolgimento di alcun pubblico servizio: da un lato, infatti, l’imputato era un delegato indiretto dell’ACI in forza di una convenzione privata (il che comportava anche che gli importi riscossi confluivano nella sua disponibilità finanziaria privata); dall’altro, le somme da lui non versate non potevano comunque considerarsi pecunia pubblica, in quanto concernevano la parte di spettanza esclusiva dell’ACI.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso dell’imputato, ha sancito la sua qualifica di incaricato di pubblico servizio.
In base alla formulazione dell’art. 358 c.p., infatti, è incaricato di pubblico servizio chi in concreto lo esercita, indipendentemente da qualsiasi rapporto di impiego con un determinato ente pubblico.
Il legislatore, cioè, ha privilegiato il criterio funzionale, che trova riscontro sia nel confronto tra il vecchio e nuovo testo dell’art. 358 c.p., dal quale ultimo è stato espunto ogni riferimento al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico, contenuto invece nella norma previgente, sia nella presenza della locuzione “a qualunque titolo” contenuta nella disposizione vigente. Il servizio pubblico ha natura funzionale ed oggettiva, nel senso che è tale quello che realizzi direttamente finalità pubbliche.
Nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali: tali compiti si identificano in attività in senso lato intellettive, rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali il contributo che da esse ricava la realizzazione delle finalità pubblicistiche può essere indifferentemente fornito con altri rimedi strumentali, sostitutivi della prestazione personale.
Il servizio pubblico di riscossione delle tasse automobilistiche rimane disciplinato da una normativa pubblicistica e persegue finalità pubbliche anche se attuato per il tramite di strumenti privatistici. La dedotta natura privatistica del rapporto dell’incaricato alla riscossione con l’Ente pubblico non incide sul carattere pubblicistico dell’attività posta in essere nell’espletamento del servizio.
La ricezione di somme a titolo di tassa automobilistica ha dunque determinato in capo all’imputato il possesso di denaro in ragione del servizio, e il suo omesso versamento all’ACI – indipendentemente dai passaggi formali cui detto denaro è stato sottoposto – ha certamente integrato, di conseguenza, il delitto di peculato.