ARTICOLIDIRITTO PENALELegilsazione speciale

Non costituisce favoreggiamento della prostituzione concedere in locazione un appartamento nella consapevolezza che vi si eserciterà la prostituzione – Cass. Pen. 28754/2013

Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2013 (ud. 20 marzo 2013), n. 28754
Presidente Teresi, Relatore Grillo

Depositata il 4 luglio 2013 la pronuncia num. 28754 in tema di favoreggiamento della prostituzione ex L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8.
L’imputato era stato condannato per la cessione in locazione di un appartamento ad un soggetto che ivi esercitava la prostituzione:  in particolare, risultava provato il dolo rappresentato dalla consapevolezza che all’interno della casa concessa in locazione si esercitasse la prostituzione, tanto più che vicini di casa avevano reso edotto l’imputato del fastidio determinato dall’andirivieni di persone che accedevano a quella abitazione.
Proponeva ricorso deducendo violazione di legge per inosservanza del precetto penale e manifesta illogicità della motivazione: secondo la prospettazione difensiva, infatti, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la semplice locazione di un appartamento ad una prostituta non integra la fattispecie delittuosa, occorrendo un quid pluris.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
I giudici hanno preso le mosse facendo il punto della situazione sulla giurisprudenza in tema di favoreggiamento della prostituzione: più precisamente, in ordine alla qualificazione della condotta di chi, proprietario di un immobile, decida di locarlo a soggetto che ivi intende svolgere (e svolge) attività di prostituzione: se, cioè, tale condotta integri il reato di favoreggiamento della prostituzione come delineato dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8.
La condotta tipica indicata nella norma si riferisce al favoreggiamento inteso quale forma variegata di interposizione agevolativa sotto forma di attività idonea a procurare più agevoli condizioni per l’esercizio del meretricio ed esige, sul piano volitivo, la consapevolezza da parte dell’agente di agevolare, con la propria condotta l’altrui attività illecita, senza che rilevi il movente o il fine di tale condotta (così, tra le tante, Cass. Sez. 1^ 4.10.2007 n. 39928, P.M. in proc. Elia e altri, Rv. 237871; Cass. Sez. 3^ 4.11.2005 n. 47226, Palmiero, Rv. 233268; Cass. Sez. 3^ 31.1.2001 n. 10938, Dovana E., Rv. 218754).
E’ evidente, quindi, che l’agente debba adoperarsi sia direttamente, sia attraverso una opera di interposizione, per agevolare un’attività considerata dall’ordinamento statuale illecita solo con riferimento alla condotta agevolatrice o comunque favoreggiatrice ad opera di un terzo (non essendo incriminabile lo svolgimento in sè di una attività di prostituzione).
Muovendo da tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte ha in passato affermato che interporre i propri uffici nel prendere in locazione, nell’interesse di una prostituta extracomunitaria, un alloggio ove la stessa possa esercitarvi la prostituzione integra il reato p. e p. dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8, (Cass. Sez. 3^ 4.12.2008 n. 810, Tornei, Rv. 242284), cosi come integra la fattispecie delittuosa de qua la condotta di chi metta a disposizione di una prostituta, a anche a titolo di locazione, un appartamento in quanto tale condotta costituisce attività idonea a procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione (Cass. Sez. 3^ 23.5.2007 n. 35373, Galindo Ortiz Rv. 237400).
Proprio sulla base di tali premesse, la Corte territoriale aveva condannato l’imputato.
Tuttavia, vi sono tra i precedenti richiamati e la vicenda in questione, sostanziali differenze: mentre in molti dei casi richiamati erano diverse le donne a prostituirsi nell’unico appartamento (al punto da leggersi nelle sentenza il termine “casa di prostituzione”), viceversa, nel caso in questione era solo una la donna (la locataria) a prostituirsi.
Osserva a tal riguardo la Corte che non può tuttavia ignorarsi quell’orientamento giurisprudenziale assai datato, ma recentemente riaffermato, secondo il quale non è configurabile il delitto in parola laddove l’agente si limiti a concedere in locazione un immobile ad una prostituta quando sia soltanto la locataria a prostituirsi in quel luogo (Cass. Sez. 3^ 5.3.1984 n. 4996. Siclari, Rv. 164513; nello stesso senso, Cass. Sez. 3^ 3.5.1991 n. 6400, Tebaldi ed altri, Rv. 188540; Cass. Sez. 3^, 16.4.2004, n. 23657, Rincari, Rv. 228971; Cass. Sez. 3^ 23.2.2012 n. 7076 non massimata).
Aderendo proprio a quest’ultimo orientamento, la Corte ha affermato che non è ravvisabile la condotta di favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (altrimenti potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto.
Prosegue la pronuncia osservando che tale orientamento trova conferma nella stessa sentenza Donati, posto che anche in tale decisione si afferma che, per aversi la condotta di favoreggiamento, si deve essere in presenza di prestazioni e/o attività ulteriori rispetto a quella della semplice concessione in locazione a prezzo di mercato. La decisione ora menzionata, infatti, rileva “come la giurisprudenza che esclude il favoreggiamento in caso di mera locazione sia stata ispirata proprio dalla finalità di evitare aberrazioni non solo sul piano dell’etica e del senso comune ma anche in rapporto alla ratio e alla intentio legis cui porterebbe la configurazione come favoreggiamento di qualsiasi aiuto prestato solo alla prostituta in quanto persona e non direttamente all’esercizio del meretricio in quanto tale” (v. per i riferimenti e richiami testuali, Cass. Sez. 3^ 7076/12 cit.).
E’ evidente dunque che se la locazione non è stata concessa allo scopo specifico di consentire nell’immobile locato l’esercizio di una casa di prostituzione (ipotesi tipica contemplata dalla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 2), la condotta del locatore non si pone come aiuto alla prostituzione esercitata dalla locataria, ma ha quale connotato esclusivo la stipulazione di un contratto non certamente illecito: attraverso tale negozio giuridico è consentito infatti al soggetto locatario il proprio diritto all’abitazione senza che debba necessariamente rilevare l’attività che intenda svolgervi.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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