Reati contro la pubblica amministrazione: anche somme erogate a terzi possono costituire prezzo del reato di corruzione – Cass. Pen. 28264/2013
Cass. Pen., Sez. VI, 28 giugno 2013 (26 marzo 2013), n. 28264
Presidente Milo, Relatore Fidelbo
Depositata lo scorso 28 giugno la sentenza numero 28264 in tema di reati contro la pubblica amministrazione riguardante, in particolare, la vicenda Anemone-Balducci.
La pronuncia trae origine dal ricorso in Cassazione presentato dagli imputati nei confronti dei provvedimenti con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato le richieste di revoca del sequestro disposto dal GIP dello stesso tribunale in data 14 maggio 2012.
Nello specifico, gli imputati lamentavano violazione degli artt. 321 c.2-bis e 322-ter c.p. per evidente sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e l’importo dell’asserito prezzo del reato di corruzione e, sotto altro profilo, la qualificazione del “prezzo di reato” sostenendo che non possa rientrare in tale nozione l’utilità elargita nei confronti di altri soggetti (nel caso specifico, “prezzo del reato” sarebbe stata la carriera cinematografica del figlio di Balducci attraverso il finanziamento di alcune case cinematografiche).
La Suprema Corte, accogliendo parzialmente i ricorsi riconoscendo la mancanza di proporzionalità tra il valore sequestrato e l’importo dell’asserito prezzo del reato, ha affermato, tuttavia, che anche somme erogate a soggetti terzi e non direttamente al pubblico funzionario possono costituire prezzo del reato di corruzione e come tale sono suscettibili di confisca anche per equivalente, ex art. 322 ter cod. pen. nei confronti delle parti del rapporto corruttivo.
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