Misure cautelari: dalla comunicazione del GIP all’ufficio della Procura decorrono i 10 giorni di tempo per l’impugnazione del PM – Cass. Pen. 28843/2013
Cass. Pen., Sez. VI, 5 luglio 2013 (ud. 20 giugno 2013), n. 28843
Presidente Agrò, Relatore Serpico
Depositata il 5 luglio 2013 la pronuncia numero 28843 della sesta sezione penale in tema di misure cautelari.
In particolare, la Suprema Corte ha avuto modo di prendere posizione in ordine alla controversa questione processuale della determinazione del momento iniziale dal quale computare il termine di dieci giorni per l’utile proposizione dell’impugnazione al Tribunale del riesame avverso l’ordinanza del GIP – termine, com’è noto, imposto a pena di inammissibilità dal combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), dell’art. 310 c.p.p., comma 2, e dell’art. 309 c.p.p., comma 1 – e, in particolare, se in caso di impugnazione avverso provvedimenti emessi, con articolata diversificazione oggettiva e soggettiva della materia, in parte di accoglimento ed in parte di rigetto (come nell’ipotesi in esame), la comunicazione di essi al fini esecutivi determini, altresì, la decorrenza del termine ad impugnare ovvero se occorra una comunicazione formale del provvedimento, nei modi generalmente stabiliti per l’avviso alla parti, onde consentir loro la proposizione di eventuale gravame.
Sul punto si registrano differenti interpretazioni.
Nella sentenza in esame la Suprema Corte ha affermato che, nell’ipotesi in cui il GIP, corrispondendo ad istanza cautelare di natura personale del PM, accolga parzialmente la richiesta, rigettandola in parte, la comunicazione del provvedimento all’Ufficio di Procura nelle forme di cui all’art. 153 c.p.p., comma 2, mediante consegna di copia dell’atto alla segreteria, anche se eseguita ai fini esecutivi, comunque assicurando l’effettiva conoscenza di esso da parte dell’organo della pubblica accusa, determina il momento iniziale per decorrenza del termine di giorni dieci imposto a pena di inammissibilità del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), con l’art. 310 c.p.p., comma 2, e art. 309 c.p.p., comma 1, per l’impugnativa dell’ordinanza del Tribunale del riesame.
In altri termini, il momento iniziale della decorrenza dei dieci giorni per l’impugnativa da parte del Pm del provvedimento cautelare emesso dal Gip prende il via dalla comunicazione del provvedimento all’ufficio della procura.
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