Rapina: la attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non scatta automaticamente se la somma sottratta è minima – Cass. Pen. 28852/2013
Cass. Pen., Sez. II, 8 luglio 2013 (ud. 8 maggio 2013), n. 28852
Presidente Casucci, Relatore Gentile
La pronuncia trae origine dal ricorso in Cassazione proposto dagli imputati contro la sentenza di condanna emessa dal Gup presso il tribunale di Nola, che aveva ritenuto la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto ex art. 110 c.p., art. 628 c.p., commi 1 e 3, per concorso nel reato di rapina ai danni del dipendente di un distributore di benzina al quale sottraevano la somma di Euro 40,00 mediante la minaccia di una pistola giocattolo, priva di tappo rosso, operando gli imputati con il volto travisato dal casco per motociclisti.
Proponevano ricorso gli imputati sottolineando, tra gli altri motivi, il mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62 c.p., n. 4, che, ad avviso delle difese, andava concessa per la speciale tenuità dell’importo sottratto e per lo stato di incensuratezza (la Corte di Appello aveva negato il riconoscimento della attenuante in questione in virtù della natura plurioffensiva del delitto di rapina).
Ad avviso della Suprema Corte la Corte di appello ha motivato in maniera adeguata, sottolineando che il reato di rapina ha carattere plurioffensivo, sicchè oltre al valore del bene sottratto andava considerata la lesione del bene giuridico dell’integrità fisica e morale della persona aggredita che, nella specie, non poteva ritenersi lieve, atteso l’uso di un’arma che, per la sua conformazione, al pari del travisamento, era idonea a suscitare timore nella vittima.
Il grave turbamento prodotto nella vittima dalla condotta osservata dagli imputati, in conformità al principio per il quale ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto.(Cassazione penale, sez. 2^, 20/01/2010, n. 19308).
Sebbene, infatti, il delitto di rapina si trovi inserito nel titolo ottavo del libro secondo codice penale, concernente i reati contro il patrimonio – in quanto lede essenzialmente l’interesse al possesso dei beni mobili – tuttavia, poichè tale interesse viene leso attraverso la violazione della libertà fisica (cioè, mediante violenza) e – o interiore (cioè, mediante minaccia) della persona, esso si connota come un tipico reato plurioffensivo, avendo il legislatore di mira anche la tutela della libertà ed integrità individuale aggredite dalla condotta tipizzata dalla norma incriminatrice.
Di conseguenza, il danno non si esaurisce nella lesione della sfera patrimoniale, ma comprende anche gli aspetti lesivi degli anzidetti beni individuali.
Proseguono i giudici osservano che, se la rapina non può ritenersi reato contro il patrimonio in senso stretto, è evidente come, ai fini dell’applicazione della attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4, per la configurazione del danno penalmente rilevante non deve aversi riguardo alla prima parte della norma, la quale considera attenuante il danno patrimoniale di speciale tenuità cagionato alla persona offesa, bensì alla ricorrenza dell’ipotesi alternativa, delineata nella seconda parte dell’art. 62 c.p., n. 4, alla cui stregua nei delitti determinati da motivi di lucro (quale è certo il reato consumato dalla condotta del rapinatore integrante, come detto, la lesione di una pluralità di beni tutelati della norma incriminatrice) la realizzazione del profitto economico si considera di speciale tenuità solo se anche l’evento dannoso o pericoloso connesso alla lesione patrimoniale possa ritenersi di speciale tenuità. (Cassazione penale, sez. 2^, 06/03/2Q01. n. 21872)
In conclusione, nella rapina non è sufficiente ad integrare la attenuante di cui trattasi il fatto che il bene materiale sottratto sia di modestissimo valore economico (nella vicenda in questione si trattava di 40€), ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione del bene personale, contro il quale l’agente ha indirizzato l’attività violenta e – o minacciosa al fine di impossessarsi della cosa mobile altrui: solo se la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo, in definitiva, alla applicazione della attenuante.
Il danno – che è “globale”, e non solo economico – deve reputarsi tanto più elevato, malgrado la modesta entità economica della cosa sottratta dal rapinatore, quanto più intensa è la sofferenza morale e/o fisica da lui provocata al soggetto passivo con la sua azione violenta o minacciosa.
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