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La Cassazione sugli scontri di Roma del 15 ottobre 2011: no alla attenuante dell’«avere agito per suggestione di una folla in tumulto»

roma15ottobreCassazione Penale, Sez. IV, 16 luglio 2013 (ud. 12 aprile 2013), n. 30540
Presidente Di Virginio, Relatore Di Salvo

Depositate oggi le motivazioni della Suprema Corte sugli scontri di piazza avvenuti a Roma il 15 ottobre 2011 (clicca qui per leggere la notizia sui principali quotidiani).

“Un pomeriggio di guerriglia: quella che doveva essere una protesta pacifica per manifestare contro la crisi economica e contro i costi della politica si è trasformata in un incubo per la Capitale. Gli “indignati”, che avevano promosso il corteo e che erano partiti con le migliori intenzioni, con cori e bandiere colorate, sono stati sconfitti da 500 giovani incappucciati e armati di bastoni, mazze, bombe carta e fumogeni che si sono infiltrati facendo degenerare la giornata di mobilitazione”, con queste parole il Corriere.it del 15 ottobre 2011 descriveva gli scontri.
Oggi sono state depositate le motivazioni della Corte di Cassazione.
I giudici di Piazza Cavour hanno adottato una “linea dura” non riconoscendo nessuna attenuante ai protagonisti degli scontri.
In particolare, la Corte ha condiviso le conclusioni cui erano giunti i giudici d’appello il 13 novembre 2012, i quali avevano evidenziato che l’imputato aveva fatto parte di un «nutrito gruppo di facinorosi, impegnati in una violenta aggressione nei confronti delle forze dell’ordine», e che era stato «individuato mentre, rimasto isolato, lanciava ancora un sasso all’indirizzo degli agenti».
La Suprema Corte ha poi ritenuto di escludere qualsiasi possibilità di concedere all’imputato l’attenuante dell’«avere agito per suggestione di una folla in tumulto» stante l’esistenza di fotografie che testimoniavano come il giovane avesse lanciato anche un tubo incendiario per danneggiare un blindato della Polizia.
Sempre con riguardo all’attenuante in questione – osservano i giudici – essa «è configurabile allorché ricorrano tre presupposti:
1) una moltitudine di persone addensate in un determinato luogo e agitate da passioni che determinino uno stato di eccitazione violenta collettiva;
2) la presenza, in mezzo alla folla, del soggetto agente che non abbia avuto, in precedenza, intenzione di commettere l’illecito;
3) un nesso di causalità psichica tra la suggestione emanata dalla folla e la condotta illecita»;
Solo in presenza di queste 3 condizioni potrà aversi la scriminante di cui all’art. 62, n.3 c.p.
Tuttavia, questi presupposti non sono ravvisabili nel caso in questione poiché l’imputato è stato «chiaramente notato dagli operanti mentre, insieme ad un nutrito gruppo di giovani, poneva in essere un vero e proprio attacco armato, mediante l’uso di picconi, spranghe, sassi e sanpietrini, nei confronti delle forze dell’ordine» e proseguì tale condotta anche quando «rimase isolato dagli altri componenti del gruppo».
In altre parole, l’imputato avrebbe tenuto una condotta che non costituisce affatto l’effetto della concomitanza di plurime e separate iniziative di singoli soggetti, bensì il prodotto di una azione concertata tra i violenti che avevano già deciso la strategia per gli attacchi alle forze dell’ordine.

Pubblicheremo il testo completo della sentenza non appena sarà disponibile.

Redazione Giurisprudenza Penale

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