La Corte Costituzionale in tema di udienza a porte chiuse e ingiusta detenzione – C. Cost. 214/2013
Corte Costituzionale, Sentenza 214 del 18 luglio 2013
Presidente Gallo, Relatore Frigo
Pubblicata il 18 luglio 2013 la sentenza numero 214 del 2013 della Corte Costituzionale (clicca qui per accedere ad un commento alla pronuncia) nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 315, comma 3, e 646, comma 1, del codice di procedura penale, promosso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con ordinanza del 25 ottobre 2012, iscritta al n. 303 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Ad avviso della Corte rimettente, le disposizioni sottoposte a scrutinio violerebbero l’art. 117, primo comma, della Costituzione, ponendosi in contrasto con il principio di pubblicità delle udienze sancito dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, così come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, con la sentenza 10 aprile 2012, Lorenzetti contro Italia, ha ritenuto «essenziale», ai fini del rispetto di detto principio, «che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia cautelare “ingiusta” si vedano quanto meno offrire la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte di appello».
Le medesime disposizioni violerebbero, altresì, l’art. 111, primo comma, Cost., per contrasto con la regola del «giusto processo», la quale – pur in assenza di esplicita menzione – non potrebbe ritenersi sorretta, per ciò che attiene alla pubblicità delle udienze, da principi diversi o più circoscritti di quelli desumibili dalla corrispondente norma convenzionale.
La Consulta ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di rilevanza osservando come questa Corte si sia già pronunciata in tal senso, in situazione parzialmente analoga, con la sentenza n. 80 del 2011. In quell’occasione, una Sezione singola della Corte di cassazione aveva denunciato l’illegittimità costituzionale delle norme regolative del procedimento in materia di applicazione delle misure di prevenzione, nella parte in cui non riconoscevano alla parte interessata la facoltà di chiederne la trattazione in forma pubblica. Anche nella circostanza, era stata dedotta la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con il principio di pubblicità delle udienze di cui all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, nella interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, la quale, in plurime pronunce, aveva affermato che le persone coinvolte nei procedimenti di prevenzione (parimenti soggetti a trattazione camerale) debbono godere almeno della possibilità di sollecitare una udienza pubblica davanti ai tribunali e alle corti d’appello.
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