Distacco del lavoratore: sulla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra «distaccante» «distaccatario»
Cassazione Penale, Sez. IV, 22 luglio 2013 (ud. 19 aprile 2013), n. 31300
Presidente Romis, Relatore Dovere, Procuratore Generale Fodaroni
Depositata il 22 luglio 2013 la sentenza numero 31300 della quarta sezione penale in tema di infortuni sul lavoro e, nello specifico, sugli obblighi di sicurezza in caso di cd. “distacco” di un lavoratore.
Prende il nome di “distacco” quell’istituto per cui un datore di lavoro detto “distaccante” mette a disposizione di un altro datore, detto “distaccatario“, uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Nella vicenda che ci riguarda, nel corso dei lavori concernenti opere edili, un lavoratore era stato distaccato da una azienda ad un’altra per il compimento di particolari lavorazioni in ferro, essendo questi fabbro cementista; nell’eseguire tali lavori, tuttavia, quest’ultimo aveva percorso una passerella composta da alcune assi non ben ancorate al ponteggio, alcune di esse si erano rovesciate, ed egli era caduto al suolo dall’altezza di sei metri, riportando lesioni che gli avevano cagionato una malattia di durata superiore a sessanta giorni.
La pronuncia in questione affronta la questione relativa all’individuazione dell’obbligo di garanzia in caso di distacco del lavoratore tra datore distaccante e datore distaccatario.
Questi gli esiti dei precedenti gradi di giudizio che vedevano imputato il datore di lavoro distaccante: in grado di appello, a fronte della doglianza difensiva che evidenziava l’esistenza del distacco e quindi la titolarità in capo al distaccatario degli obblighi di sicurezza previsti a favore del lavoratore, la Corte distrettuale ha ritenuto accertato il distacco ma ha condiviso l’assunto del primo giudice, secondo il quale il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, comma 3, prevede che il distaccante è tenuto a vigilare che nei luoghi dove il proprio lavoratore è distaccato siano rispettate le misure di prevenzione e di sicurezza idonee a salvaguardarne l’incolumità e l’integrità fisica.
Nel caso di specie la Corte aveva ravvisato la violazione di siffatti obblighi, poichè il distaccante, dopo aver eseguito un controllo in cantiere, “aveva potuto rendersi conto che occorreva effettuare una messa a punto dei ponteggi in vista dell’esecuzione dei lavori di posa dei balconi” e quindi della necessità di dotare i ponteggi delle protezioni e degli ancoraggi.
Proponeva ricorso per Cassazione l’imputato (il distaccante) deducendo violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 29, comma 3, e D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 3, comma 6, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 30, e vizio motivazionale: assume l’esponente che a seguito del distacco del lavoratore, gli obblighi prevenzionali incombevano sul distaccatario, mentre al distaccante, incombeva esclusivamente l’obbligo di formazione e di informazione in ordine ai rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali il lavoratore è distaccato. Egli non aveva poteri di intervento sul cantiere e poteva solo verificare la regolarità dello stesso, cosa puntualmente fatta.
La Suprema Corte ha ritenuto non fondati i ricorsi.
I giudici, in particolare, prendono le mosse facendo il punto della situazione sulla disciplina degli obblighi in materia prevenzionistica ricadenti sui datori di lavoro interessati qualora si dia corso al distacco di un lavoratore.
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, prende in considerazione l’istituto del distacco stabilendo che datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore e se il distacco comporta un mutamento di mansioni non può avvenire senza il consenso del lavoratore interessato.
Per quanto attiene, in particolare, alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra datore di lavoro distaccante e datore di lavoro distaccatario, si è affermato che tali obblighi gravano sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco, sia sul beneficiario della prestazione, tenuto a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro nel cui ambito la stessa viene eseguita (Sez. 4, n. 37079 del 24/06/2008 – dep. 30/09/2008, Ansaloni, Rv. 241021).
In tale occasione questa Corte ha ritenuto che ciò derivi dall’appartenenza delle norme antinfortunistiche al diritto pubblico, come tali inderogabili in forza di atti privati. Pertanto, quali che siano i rapporti interni tra datore di lavoro distaccante e beneficiario della prestazione, rimane anche a carico del primo il dovere di rispettare le disposizioni prevenzionali.
Il ricordato principio giurisprudenziale è stato però posto prima che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 6, specificasse e riducesse il significato della ritenuta persistenza della posizione di garante del distaccante rispetto al “trattamento normativo” del lavoratore distaccato. Se la locuzione qui virgolettata ha permesso interpretazioni quanto mai estese, esse non trovano più ancoraggio nel dato normativo, atteso che il citato art. 3, comma 6, esplicitamente prevede che rimangono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi viene distaccato; tal ultimo obbligo, infatti, viene posto in capo al datore di lavoro distaccante.
Ad avviso della quarta sezione, il caso in questione è in tal senso paradigmalico e la Corte di Appello ha fatto buon governo dei principi appena espressi. Non vi è dubbio alcuno che al distaccante non si poteva chiedere di intervenire sul ponteggio e nell’esecuzione dell’opera; ma gli si è ascritto giustamente di aver dato corso al distacco nonostante non fossero esistenti le condizioni di garanzia.
La Corte di Appello ha quindi individuato correttamente l’obbligo prevenzionistico incombente sul distaccante, laddove ha affermato che questi non avrebbe potuto disporre il distacco del lavoratore senza essersi preventivamente accertato che i ponteggi erano stati modificati ed adeguati alla vigente normativa.
In conclusione, pertanto, può essere ricavata la seguente massima:
In caso di distacco di un lavoratore, in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 81 del 2008, restano a carico del datore di lavoro distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, salvo l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi in via generale all’espletamento delle mansioni per cui quest’ultimo viene distaccato. Ed infatti, siffatto obbligo è posto a carico del datore di lavoro distaccante.
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