ARTICOLIDelitti contro la fede pubblicaDIRITTO PENALEParte speciale

Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione: se manca la sottoscrizione non si commette falso

Cass. Pen., Sez. V, 3 luglio 2013 (31 maggio 2013), n. 28684
Presidente Dubolino, Relatore Demarchi Albengo

Depositata il 3 luglio 2013 la pronuncia numero 28684 della quinta sezione in tema di falsità in atti.
Questi i fatti che hanno portato alla decisione in questione: all’imputato veniva contestato di aver falsamente dichiarato di aver adempiuto agli oneri contributivi nei confronti dell’Inps e dell’Inail nella dichiarazione sostitutiva di autocertificazione allegata alla richiesta di inserimento nell’albo dei fornitori di beni e servizi della direzione di commissariato della Marina Militare.
Unico il motivo di ricorso proposto dall’imputato, il quale sosteneva che la mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di autocertificazione non consenta di ritenerla formalmente valida ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46 e dunque che non possa ritenersi integrato il reato di cui all’art. 483 c.p..
La Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha ricordato, preliminarmente, che secondo la giurisprudenza più recente, il reato sussiste solo se la falsa dichiarazione concerne fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (ex pluribus, Sez. 5, n. 19325 del 03/02/2012, Grasso, Rv. 252678).
Ciò premesso – proseguono i giudici – si deve distinguere tra la attribuibilità dell’atto ad un determinato soggetto e la idoneità probatoria dell’atto.
E’ con riferimento al primo aspetto che la corte d’appello ha correttamente ritenuto di attribuire il documento al ricorrente, in quanto a provenienza soggettiva; ma ciò non è sufficiente per ritenere integrato il delitto contestato, posto che è necessario anche che la dichiarazione, per le modalità con cui è resa, sia formalmente idonea – nei confronti della pubblica amministrazione – a provare i fatti ivi contenuti.
Nel caso di specie, la legge (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46) richiede espressamente per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione che l’atto sia sottoscritto. Ne consegue che in mancanza di sottoscrizione la dichiarazione non è idonea a provare alcunchè ed è, anzi, totalmente priva di efficacia nei confronti della pubblica amministrazione.

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Redazione Giurisprudenza Penale

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