Stranieri irregolari: sussiste la scriminante di cui all’art. 51 c.p. nel caso di pubblicazioni di nozze
Cass. Pen., Sez. I, 29 luglio 2013 (ud. 24 giugno 2013), n. 32859
Presidente Siotto, Relatore Bonito
Depositata il 29 luglio 2013 la sentenza numero 32859 della prima sezione penale in tema di permanenza nel territorio dello Stato di stranieri irregolari.
In particolare, la Corte ha stabilito che deve considerarsi legittima la permanenza di un soggetto extracomunitario nel territorio dello Stato qualora, pur in mancanza di documenti validi, siano in corso le pubblicazioni del matrimonio con un cittadino italiano.
Nella vicenda in questione, l’imputato era stato condannato dal giudice di pace di Rapallo alla pena di 5.000,00 € di ammenda per essere stato trovato senza permesso di soggiorno nell’agosto del 2011; ha poi proposto ricorso per Cassazione tramite il difensore di fiducia sostenendo come egli si stesse accingendo a contrarre matrimonio con una cittadina italiana (matrimonio poi effettivamente celebrato nel settembre 2011).
Pertanto – sosteneva il ricorrente – la condotta sarebbe scriminata dalla causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p., ossia l’esercizio del diritto a contrarre matrimonio.
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato.
I giudici di legittimità – dopo aver osservato come le pubblicazioni di matrimonio fossero effettivamente anteriori rispetto al controllo della Polizia – hanno affermato che il matrimonio con la cittadina italiana avrebbe consentito all’imputato la legittima permanenza sul territorio dello Stato.
Appare, quindi, fondato il richiamo difensivo all’art. 51 c.p.: non vi sono dubbi – osserva la Cassazione – che il diritto di contrarre matrimonio rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 51 c.p.; l’imputato, infatti, si trovava sul territorio dello Stato al fine di esercitare un suo diritto (poi effettivamente esercitato).
Sarebbe, infatti, illogico che il nostro ordinamento consentisse l’esercizio di tale diritto ma, al tempo stesso, sanzionasse condotte finalizzate ad esercitare lo stesso.
In conclusione, non commette reato – ossia non viola l’art. 10bis del D.Lgs. 286/1998 – il cittadino extracomunitario che abbia fatto ingresso e si sia trattenuto nel territorio italiano al fine di esercitare un diritto riconosciuto dall’ordinamento, anche se non in possesso dei documenti validi per tale ingresso e successivo trattenimento.
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