Guida in stato di ebbrezza: confisca del mezzo obbligatoria anche in caso di patteggiamento
Cass. Pen., Sez. VI, 31 luglio 2013 (ud. 2 luglio 2013), n. 33209
Presidente Uccella, Relatore Marinelli
Depositata il 31 luglio 2013 la pronuncia numero 33209 della sesta sezione penale in tema di confisca dell’autovettura in caso di guida in stato di ebbrezza.
Questi i fatti che hanno portato alla pronuncia: il GUP del Tribunale di Cremona applicava all’imputato, ai sensi degli artt. 444 c.p.p. e segg., in ordine al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 1 e comma 2 lett. c) e sexies (Guida sotto l’influenza dell’alcool) la pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda, sostituita con 88 giorni di lavoro di pubblica utilità, con la sospensione della patente di guida dell’imputato per il periodo di anni uno.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e concludeva chiedendo alla Corte di Cassazione di volerla annullare limitatamente alla parte relativa alla omessa confisca del veicolo con ogni conseguente statuizione; secondo il Procuratore Generale, la sentenza avrebbe violato l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) in quanto erroneamente il giudice aveva omesso di disporre la confisca dell’autovettura condotta dall’imputato e di sua proprietà, sebbene l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) stabilisca che all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo condotto dal trasgressore.
I giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto il ricorso fondato: il giudice ha erroneamente omesso di disporre la confisca dell’autovettura.
In tal caso, infatti, la confisca va obbligatoriamente ordinata con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato e, soprattuto, nessuna preclusione potrebbe poi discendere dalla natura della sentenza di patteggiamento, essendo questa equiparata ad una sentenza di condanna.
Aggiungono i giudici che, anche se la legge n. 120 del 2010 ha trasformato la natura giuridica del vincolo reale (ovvero la confisca del veicolo) da penale ad amministrativo, applicabile in conseguenza di ipotesi di reato, tuttavia ciò non ha fatto venire meno l’obbligo per il giudice, laddove sia stato accertato il reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c) e 2 sexies del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), di applicare anche siffatta sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, senza che si determini alcuna violazione del principio di legalità previsto dall’art. 1 della legge sulla depenalizzazione (legge n. 689 del 1981).
Infatti, la novella legislativa non ha affatto inciso sulla misura della confiscabilità del veicolo, ma si è limitata ad attribuire alla stessa una diversa qualificazione, amministrativa anzichè penale, conservando integralmente al giudice di merito, in presenza della accertata sussistenza delle condizioni che la legittimano, il potere-dovere di disporla; non diversamente avviene per altra sanzione amministrativa accessoria, quella della sospensione della patente di guida, che il giudice è ugualmente obbligato a disporre (tra i precedenti giurisprudenziali conformi vedi Sez.4, 6.10.2010, n.41080, in CED Rv.248912).
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