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Il patteggiamento comporta rinuncia alla prescrizione? La parola passa alle Sezioni Unite

Cassazione Penale, Sezione Feriale, Ordinanza 8 agosto 2013, n. 34283
Presidente Esposito, Estensore Lignola

Con ordinanza numero 34283 della sezione feriale della Corte di Cassazione (Presidente Esposito), depositata l’8 agosto 2013, è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile“?
Sul tema – osservano i giudici – si rileva un contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità (per i riferimenti giurisprudenziali si rinvia alla ordinanza di rimessione in allegato).

Quanto al primo orientamento, la terza sezione – con una decisione molto recente – ha ritenuto che l’adesione all’accordo tra le parti rappresenterebbe una forma di rinuncia espressa non più revocabile e, pertanto, la prescrizione non potrebbe esser fatta valere in sede di impugnazione: in altri termini, con la richiesta di patteggiamento si realizzerebbe un accordo non più revocabile dalle parti con conseguente rinuncia alla prescrizione insita nell’intesa sul calcolo della pena.

Secondo un diverso indirizzo, al contrario, il giudice a norma dell’art. 129 c.p.p. deve dichiarare d’ufficio l’intervenuta causa estintiva della prescrizione e, pertanto, è stato negato che il patteggiamento possa mai valere come rinuncia alla prescrizione la quale presuppone, invece, una dichiarazione espressa e specifica. Di questo stesso avviso anche la quinta e la prima sezione che hanno richiamato la disciplina in tema di rinuncia alla prescrizione ex art. 157 c.p. che richiede una volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti.

Questa, in conclusione, la questione posta ex art. 618 c.p.p. al vaglio delle Sezioni Unite:

Se la presentazione della richiesta di applicazione della pena da parte dell’imputato o il consenso a quella proposta dal pubblico ministero costituiscano una dichiarazione legale tipica di rinuncia alla prescrizione non più revocabile“?

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Redazione Giurisprudenza Penale

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